Art. 20 (a).
                   Occupazione della sede stradale
  1. Sulle strade di tipo (( A), B), C) e D) )) e' vietata ogni  tipo
di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli,  baracche,  tende  e  simili;  sulle strade di tipo E) ed F)
l'occupazione della ((  carreggiata  ))  puo'  essere  autorizzata  a
condizione  che  venga  predisposto  un itinerario alternativo per il
traffico.
  2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni,  anche
a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
  3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di
cui   agli   articoli   ed  ai  commi  precedenti,  l'occupazione  di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo'
essere  consentita  fino  ad  un  massimo  della  meta'  della   loro
larghezza,  purche'  in  adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le  occupazioni  non  possono  comunque  ricadere   all'interno   dei
triangoli  di  visibilita'  delle  intersezioni,  di cui all'art. 18,
comma 2. (( Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero  quando
sussistano  particolari  caratteristiche  geometriche della strada, i
comuni, limitatamente alle occupazioni gia' esistenti  alla  data  di
entrata  in  vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei
marciapiedi  in  deroga  alle  disposizioni  del  presente  comma,  a
condizione  che  sia  garantita una zona adeguata per la circolazione
dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
))
  4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,  ovvero,  avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
  5. La violazione di cui ai commi 2,  3  e  4  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione
stessa  di  rimuovere  le  opere  abusive a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 12 del D.Lgs. n. 360/1993.