Art. 20. Impieghi agevolati 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 (a), e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 (b). 2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. 3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione puo' essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (c). _____________________ (a) Il D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, reca modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi. La tabella A annessa al decreto elenca i prodotti petroliferi da ammettere in esecuzione d'imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte. (b) La legge 19 marzo 1973, n. 32, reca modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella B allegata alla legge elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte. (c) Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta') - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".