Art. 20. 
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso 
            del sindaco o del presidente della provincia 
  1. Dopo l'articolo 37  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e'
inserito il seguente: 
  "Art.  37-bis  (Dimissioni,  impedimento,   rimozione,   decadenza,
sospensione o decesso del sindaco o del presidente della  provincia).
- 1.  In  caso  di  dimissioni,  impedimento  permanente,  rimozione,
decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia,  la
giunta decade e  si  procede  allo  scioglimento  del  consiglio.  Il
consiglio e la giunta rimangono in  carica  sino  alla  elezione  del
nuovo consiglio e del nuovo sindaco  o  presidente  della  provincia.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente
della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco  e  dal
vicepresidente. 
   2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco  e
il presidente della provincia in caso di  assenza  o  di  impedimento
temporaneo, nonche' nel  caso  di  sospensione  dall'esercizio  della
funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge
19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge  18
gennaio 1992, n. 16. 
   3. Le dimissioni presentate dal sindaco  o  dal  presidente  della
provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti  di  cui  al
comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione
al consiglio. 
   4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale  determina
in ogni  caso  la  decadenza  del  sindaco  o  del  presidente  della
provincia nonche' delle rispettive giunte". 
 
          Nota all'art. 20:
             - Il testo vigente del comma 4- bis dell'art.  15  della
          legge  n.    55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione
          della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
          manifestazione di pericolosita' sociale) e' il seguente:
             "4-bis. Se alcuna delle condizioni di  cui  al  comma  1
          sopravviene  dopo  l'elezione  o la nomina, essa, fuori dei
          casi previsti dal comma 4-quinquies,  comporta  l'immediata
          sospensione dalle cariche sopra indicate".