Art. 20.
  1. L'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 43 (Assunzione e sede  di  prima  destinazione).  -  1.  Agli
assunti  all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano
le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge  22  agosto
1985, n. 444.
  2.  Salva  la  possibilita'  dei  trasferimenti di ufficio nei casi
previsti dalla legge, il personale di cui al  comma  1  e'  tenuto  a
permanere  nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo non
inferiore a sette  anni,  con  l'esclusione  in  tale  periodo  della
possibilita'   di  comando  o  distacco  presso  sedi  con  dotazioni
organiche complete nella qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre
attivato alcun comando o distacco ove la sede di  prima  destinazione
abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente
della sede di appartenenza lo consenta espressamente".
 
          Nota all'art. 20:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 7, commi 5 e 6, della
          legge  n.    444/1985  (Provvedimenti  intesi  al  sostegno
          dell'occupazione  mediante  copertura dei posti disponibili
          nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo
          e negli enti locali):
             "Art. 7.
             1 - 4 (Omissis).
             5. I nuovi  assunti  saranno  invitati  a  regolarizzare
          entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione
          incompleta o affetta da vizio sanabile.
             6.  La presentazione dei documenti di rito attestanti il
          possesso   dei   requisiti   richiesti   per   l'ammissione
          all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di
          servizio".