Art. 20. 
                         Segretario generale 
 
  1.  Al  segretario   generale,   ferme   restando   le   competenze
attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni  di  vertice
dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29.  Il  segretario  generale  sovraintende  altresi'   al
personale delle camere di commercio. 
  2.  Il  segretario  generale,  su  designazione  della  giunta,  e'
nominato   dal   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco. 
  3. Nell'elenco di  cui  al  comma  2  possono  essere  iscritti,  a
domanda: 
a) i dirigenti delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre
   amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere  in  possesso
   dei requisiti professionali individuati  dal  decreto  di  cui  al
   comma 4 del presente articolo,  siano  iscritti  all'albo  di  cui
   all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
b) i  soggetti  in  possesso  del  diploma  di  laurea   in   materie
   giuridico-economiche, dotati della necessaria  professionalita'  e
   in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma  4
   del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o  private
   con esperienza acquisita per almeno un quinquennio  in  qualifiche
   dirigenziali. 
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, in conformita'  ai  principi  di  cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, sono definiti criteri e modalita' per l'iscrizione nell'elenco di
cui al comma 2 del presente articolo  e  per  la  tenuta  dell'elenco
medesimo. 
  5. Ai dirigenti di cui alla lettera a)  del  comma  3,  al  momento
della cessazione dalla carica di segretario generale,  e'  consentito
il  rientro  nei  ruoli  dell'amministrazione   o   degli   enti   di
provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti  di
provenienza  non  possono  procedere  all'ampliamento  della   pianta
organica qualora i dirigenti di cui  alla  lettera  a)  del  comma  3
vengano nominati segretari generali. Nulla e' innovato in ordine alla
posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali  in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  6. Sono fatte salve le disposizioni di cui  alla  legge  25  luglio
1971, n. 557, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 20:
             - Il testo dell'art. 27, comma 2, del citato  D.Lgs.  n.
          29/1993 e' il seguente:
             "Art. 27 (Norma di richiamo).
             (Omissis).
             2.  Per gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1,
          le attribuzioni ed i provvedimenti che le disposizioni  del
          presente  capo  demandano  al  dirigente  generale  sono di
          competenza dei dirigenti preposti agli uffici  del  livello
          piu'  elevato.  Per  le  regioni,  il  dirigente  cui  sono
          conferite  funzioni  di  coordinamento  e'   sovraordinato,
          limitatamente   alla   durata  dell'incarico,  al  restante
          personale dirigenziale".
             - Il testo dell'art. 23 del citato D.Lgs. n. 29/1993  e'
          il seguente:
             "Art.  23 (Albo dei dirigenti). - 1. E' istituito presso
          la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica un albo dei dirigenti in servizio
          nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo  del  relativo
          curriculum,   a   fini   conoscitivi   e   per   consentire
          l'attuazione della disciplina in materia di mobilita'.
             2.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  da  emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  del presente decreto, si provvede a definire le
          modalita' di costituzione e di tenuta dell'albo di  cui  al
          comma 1".
             -  Il  testo dell'art. 19, comma 1, del citato D.Lgs. n.
          29/1993 e' il seguente:
             "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.  Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale e per il passaggio ad  incarichi  di  funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche  dei   programmi   da   realizzare,   delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente, anche in relazione ai  risultati  conseguiti  in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2
          e 3".
             -  La  legge  n. 557/1971 reca: "Norme integrative della
          legge 23 febbraio 1968, n. 125,  concernente  il  personale
          statale  delle camere di commercio, industria e agricoltura
          e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato".