Art. 20. 
     (Trasformazione in societa' delle organizzazioni portuali) 
  1. I presidenti delle autorita' portuali,  all'atto  della  nomina,
sono altresi' preposti, con funzioni di commissari governativi,  alla
gestione delle organizzazioni portuali. Contestualmente cessano dalle
loro funzioni gli organi deliberativi  ed  esecutivi  delle  medesime
organizzazioni. 
  2. I presidenti  delle  autorita'  portuali,  nell'esercizio  delle
funzioni di cui ai commi 3 e 4,  sono  assistiti  da  un  esperto  in
materia finanziaria e contabile nominato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, nonche' un esperto in materia societaria, nominato
dal comitato portuale. I relativi compensi sono fissati  nei  decreti
di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni  portuali
fino al 31 dicembre dell'anno in entrata  in  vigore  della  presente
legge, e delle autorita' portuali successivamente a tale data. 
  3. I presidenti, entro il  31  dicembre  dell'anno  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  ovvero  entro  sei  mesi  dal   loro
insediamento se  il  primo  termine  e'  piu'  breve,  dispongono  la
trasformazione delle organizzazioni portuali in  societa'  secondo  i
tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile  per
l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di  attivita'  di  impresa
nei settori delle  operazioni  portuali,  della  manutenzione  e  dei
servizi, dei servizi portuali, nonche' in altri settori del trasporto
o industriali. A tal fine i presidenti provvedono: 
   a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle
organizzazioni  medesime,  del  capitale  della  o   delle   societa'
derivanti dalla trasformazione; 
   b) all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite o
controllate dalle organizzazioni portuali alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, ovvero  alla  collocazione  sul  mercato
delle partecipazioni nelle societa' costituite o controllate; 
   c) alla cessione  a  titolo  oneroso,  anche  in  leasing,  ovvero
all'affitto  a  tali  societa'  ovvero  a   imprese   autorizzate   o
concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e
dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime. 
  4. Fino alla data di cui il comma  3  i  presidenti  assicurano  la
continuita' della gestione corrente  delle  organizzazioni  portuali,
nei limiti delle risorse affluenti alle  organizzazioni  portuali  ai
sensi dalla normativa vigente. I presidenti, fermo restando l'obbligo
della  presentazione  dei  bilanci  entro   i   termini   prescritti,
trasmettono al Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  entro
quarantacinque giorni  dalla  nomina,  una  situazione  patrimoniale,
economica e finanziaria delle organizzazioni portuali, riferita al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di  entrata  in  vigore  della
presente legge, corredata della relazione del collegio  dei  revisori
dei conti. 
  5. L'amministrazione  dei  beni  demaniali,  gia'  attribuita  alle
organizzazioni portuali, e' trasferita alle autorita'  portuali,  non
appena  insediate,  nella  cui  circoscrizione  territoriale  i  beni
insistono. 
  6. Le autorita' portuali, non appena  costituite,  subentrano  alle
organizzazioni portuali nella titolarita' dei beni e nella  totalita'
dei rapporti attivi e passivi. 
  7.  Nei  porti  sedi  di  organizzazioni  portuali,  ove   non   si
costituisca, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'autorita' portuale,
le funzioni di cui ai commi 1, 3  e  4  del  presente  articolo  sono
esercitate dall'autorita' marittima. Non si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.