Art. 20. (Trasformazione in societa' delle organizzazioni portuali) 1. I presidenti delle autorita' portuali, all'atto della nomina, sono altresi' preposti, con funzioni di commissari governativi, alla gestione delle organizzazioni portuali. Contestualmente cessano dalle loro funzioni gli organi deliberativi ed esecutivi delle medesime organizzazioni. 2. I presidenti delle autorita' portuali, nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, sono assistiti da un esperto in materia finanziaria e contabile nominato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, nonche' un esperto in materia societaria, nominato dal comitato portuale. I relativi compensi sono fissati nei decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni portuali fino al 31 dicembre dell'anno in entrata in vigore della presente legge, e delle autorita' portuali successivamente a tale data. 3. I presidenti, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dal loro insediamento se il primo termine e' piu' breve, dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita' di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonche' in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine i presidenti provvedono: a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle societa' derivanti dalla trasformazione; b) all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle societa' costituite o controllate; c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali societa' ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime. 4. Fino alla data di cui il comma 3 i presidenti assicurano la continuita' della gestione corrente delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse affluenti alle organizzazioni portuali ai sensi dalla normativa vigente. I presidenti, fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, trasmettono al Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione del collegio dei revisori dei conti. 5. L'amministrazione dei beni demaniali, gia' attribuita alle organizzazioni portuali, e' trasferita alle autorita' portuali, non appena insediate, nella cui circoscrizione territoriale i beni insistono. 6. Le autorita' portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarita' dei beni e nella totalita' dei rapporti attivi e passivi. 7. Nei porti sedi di organizzazioni portuali, ove non si costituisca, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'autorita' portuale, le funzioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo sono esercitate dall'autorita' marittima. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.