Articolo 20 Prescrizioni applicabili ai pedoni 1. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive potranno rendere applicabili le disposizioni del presente articolo soltanto nel caso in cui la circolazione di pedoni sulla carreggiata sia pericolosa o intralci la circolazione dei veicoli. 2. Se, di lato alla carreggiata, esistono dei marciapiedi, o delle banchine praticabili per i pedoni, essi debbono usarli. Tuttavia prendendo le necessarie precauzioni: a) i pedoni che spingono o trasportano oggetti ingombranti possono usare la carreggiata se la loro circolazione sul marciapiede o sulle banchine provoca un notevole intralcio agli altri pedoni; b) i gruppi di pedoni accompagnati da una guida, o formanti un corteo, possono circolare sulla carreggiata. 3. Se non e' possibile usare i marciapiedi o le banchine o in assenza di questi, i pedoni possono circolare sulla carreggiata; quando esiste una pista per velocipedi e quando la densita' della circolazione lo consente, essi possono circolare su tale pista per velocipedi, ma senza intralciare il passaggio dei ciclisti e dei ciclomotoristi. 4. Quando dei pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi debbono tenersi il piu' vicino possibile al bordo della carreggiata. 5. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano quanto segue: quando dei pedoni circolano sulla carreggiata, essi debbono tenersi, salvo nel caso in cui cio' possa compromettere la loro sicurezza, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un velocipede, un ciclomotore o un motociclo debbono sempre tenersi sul lato della carreggiata corrispondente al senso di circolazione ed analogamente i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o formanti un corteo. Salvo il caso che essi formino un corteo i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono di notte e con cattiva visibilita', nonche' di giorno se la densita' della circolazione dei veicoli lo richiede, camminare, per quanto possibile, in fila semplice. 6.a) I pedoni non debbono inoltrarsi su di una carreggiata per attraversarla se non facendo uso di prudenza; essi debbono usare il passaggio pedonale quando ne esiste uno in prossimita'. b) Per attraversare un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata: i) se il passaggio e' munito di segnali luminosi per i pedoni, questi debbono obbedire alle prescrizioni indicate da tali segnali; ii) se il passaggio non e' munito di tale segnalazione, ma se la circolazione dei veicoli e' regolata da segnali luminosi di circolazione o da un agente preposto alla circolazione i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata finche' il segnale luminoso o il gesto dell'agente preposto alla circolazione indichi che i veicoli possono passarvi; iii) agli altri passaggi pedonali, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata senza tener conto della distanza e della velocita' dei veicoli che si avvicinano. c) Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli. d) Una volta iniziato l'attraversamento di una carreggiata, i pedoni non debbono allungare il loro percorso, attardarsi o arrestarsi senza necessita'. 7. Tuttavia le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono emanare delle disposizioni piu' severe per i pedoni che attraversano le carreggiate.