(Convenzione - art. 20)
    


                        Articolo 20
             Prescrizioni applicabili ai pedoni
1.    Le Parti contraenti o le  loro  parti  costitutive  potranno
rendere  applicabili  le  disposizioni del presente articolo soltanto
nel caso in cui la  circolazione  di  pedoni  sulla  carreggiata  sia
pericolosa o intralci la circolazione dei veicoli.
2.      Se,  di lato alla carreggiata, esistono dei marciapiedi, o
delle  banchine  praticabili  per  i  pedoni,  essi  debbono  usarli.
Tuttavia prendendo le necessarie precauzioni:
a)      i  pedoni  che  spingono o trasportano oggetti ingombranti
possono usare la carreggiata se la loro circolazione sul  marciapiede
o sulle banchine provoca un notevole intralcio agli altri pedoni;
b)     i gruppi di pedoni accompagnati da una guida, o formanti un
corteo, possono circolare sulla carreggiata.
3.   Se non e' possibile usare i marciapiedi o le  banchine  o  in
assenza  di  questi,  i  pedoni  possono circolare sulla carreggiata;
quando esiste una pista per velocipedi e  quando  la  densita'  della
circolazione  lo  consente,  essi possono circolare su tale pista per
velocipedi, ma senza intralciare il  passaggio  dei  ciclisti  e  dei
ciclomotoristi.
4.   Quando dei pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione
dei  paragrafi  2  e 3 del presente articolo, essi debbono tenersi il
piu' vicino possibile al bordo della carreggiata.
5.   Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano  quanto
segue:  quando  dei  pedoni circolano sulla carreggiata, essi debbono
tenersi, salvo nel caso in  cui  cio'  possa  compromettere  la  loro
sicurezza,  sul  lato  opposto a quello corrispondente al senso della
circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un velocipede,
un  ciclomotore  o un motociclo debbono sempre tenersi sul lato della
carreggiata corrispondente al senso di circolazione ed analogamente i
gruppi di pedoni accompagnati da una  guida  o  formanti  un  corteo.
Salvo il caso che essi formino un corteo i pedoni che circolano sulla
carreggiata  debbono  di  notte e con cattiva visibilita', nonche' di
giorno se la densita' della circolazione  dei  veicoli  lo  richiede,
camminare, per quanto possibile, in fila semplice.
6.a)  I  pedoni  non  debbono inoltrarsi su di una carreggiata per
attraversarla se non facendo uso di prudenza; essi debbono  usare  il
passaggio pedonale quando ne esiste uno in prossimita'.
b)    Per attraversare un passaggio pedonale segnalato come tale o
delimitato da segni sulla carreggiata:
i)   se il passaggio e' munito di segnali luminosi per  i  pedoni,
questi debbono obbedire alle prescrizioni indicate da tali segnali;
ii)   se il passaggio non e' munito di tale segnalazione, ma se la
circolazione  dei  veicoli  e'  regolata  da  segnali   luminosi   di
circolazione  o  da un agente preposto alla circolazione i pedoni non
debbono inoltrarsi sulla carreggiata finche' il segnale luminoso o il
gesto dell'agente preposto alla circolazione indichi  che  i  veicoli
possono passarvi;
iii) agli altri passaggi pedonali, i pedoni non debbono inoltrarsi
sulla  carreggiata senza tener conto della distanza e della velocita'
dei veicoli che si avvicinano.
c)     Per attraversare al  di  fuori  di  un  passaggio  pedonale
segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata, i pedoni
non  debbono inoltrarsi sulla carreggiata prima di essersi assicurati
che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli.
d)   Una volta iniziato l'attraversamento di  una  carreggiata,  i
pedoni   non   debbono  allungare  il  loro  percorso,  attardarsi  o
arrestarsi senza necessita'.
7.    Tuttavia le Parti contraenti o  le  loro  parti  costitutive
possono  emanare  delle  disposizioni  piu'  severe  per i pedoni che
attraversano le carreggiate.