Art. 20. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1 febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, salvo quanto previsto nell'elenco allegato al sopra citato decreto ministeriale 22 dicembre 1967, sezioni A/II, A/III, C e D; b) il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283 salvo le disposizioni riguardanti: 1) i metodi d'analisi degli additivi; 2) i requisiti di purezza degli additivi; 3) l'etichettatura degli agrumi trattati con bifenile, ortofenilfenolo, ortofenilfenato di sodio nonche' degli agrumi e delle banane trattate con tiabendazolo di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968 e 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 4) l'art. 13-bis; c) il decreto ministeriale 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, salvo le disposizioni riguardanti i requisiti di purezza; d) l'allegato I, capo II, lettera D - antiossidanti, del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151; e) il decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266, salvo gli articoli 4 e 5. 2. Nella sezione C di cui al comma 1, lettera a) il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I deve ora intendersi l'allegato III del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 febbraio 1996 il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 33
- Nota all'art. 20, comma 1: - 1) lettera b) terzo trattino: le disposizioni riguardanti l'etichettatura degli agrumi trattati con bifenile, ortofenilfenolo, ed ortofenilfenato di sodio e tiabendazolo e quelle riguardanti l'etichettatura delle banane trattate con tiabendazolo di cui ai decreti 14 giugno 1968 e 15 dicembre 1970 recitano: "Il trattamento deve essere indicato: - nel commercio all'ingrosso, sulle fatture e su un lato esterno dell'imballaggio con la dizione: "conservato a mezzo (nome del o degli additivi)" - nel commercio al dettaglio con la dizione: "trattato con (nome del o degli additivi)" apposta sull'involucro su cui e' avvolto il frutto, oppure secondo le modalita' previste dall'articolo 7." - 2) lettera b), quarto trattino: - il testo dell'articolo 13 bis del decreto ministeriale 31 marzo 1965 e' il seguente: "Nella fabbricazione dei succhi di frutta, dei succhi di frutta concentrati e dei nettari di frutta, e' consentito impiegare, qualora sia richiesto dalla razionale tecnologia, le seguenti sostanze: a) azoto, enzimi pectolitici, enzimi proteolitici, enzimi amilolitici, gelatina alimentare, tannino, bentonite, gel di silice, caolino, carboni, coadiuvanti di filtrazione inerti (perlite, diatomite lavata e cellulosa); b) caseina, bianco d'uova o altre albumine animali, limitatamente al succo d'uva ed al succo d'uva concentrato; c) tartrato neutro di potassio o carbonato di calcio, per la disacidificazione parziale, limitatamente al succo d'uva ed al succo di uva concentrato. Le sostanze di cui alle lettere a) e c) devono corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche e di purezza per ciascuna di esse previste da norme vigenti o indicate nella Farmacopea ufficiale, ultima edizione. Nei casi previsti dal presente articolo, tali sostanze non sono considerate additivi ai sensi degli articoli 7 e 8." - 3) lettera d): il testo dell'allegato I, capo II sostanze aggiuntive, lettera D) antiossidanti del decreto 5 aprile 1988, n. 151 e' il seguente: "D) Antiossidanti: Butil-idrossi-anisolo (BHA) | dose massima 0,1% Butil-idrossi-toluolo (BHT) | soli o in miscela Gallato di propile, ottile e dodecile | Estratti di origine naturale | con alto contenuto in tocoferoli | Alfa tocoferolo di sintesi | (dose massima 2,5 gr/K Gamma tocoferolo di sintesi | da soli o in miscela. Delta tocoferolo di sintesi | - 4) lettera e): Gli articoli 4 e 5 del decreto 16 marzo 1994, n. 266 recitano: "Art. 4 - 1. Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicita' dei prodotti alimentari disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sulle confezioni di alimenti confezionati con atmosfere modificate o sulle etichette appostevi deve essere riportata in modo chiaramente visibile la dicitura "prodotto confezionato in atmosfera modificata". Art. 5 - 1. Il decreto ministeriale 11 ottobre 1984 e' abrogato. 2. Nulla e' mutato per quanto riguarda l'utilizzazione delle atmosfere modificate nel confezionamento delle carni fresche refrigerate, che restano disciplinate dal decreto del Ministero della sanita' 27 gennaio 1988, n. 49, fatta eccezione per il comma 2 dell'art. 1 che e' abrogato." - I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 31 marzo 1965 sono i seguenti: 19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966; 28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16 agosto 1967; 20 febbraio 1968, , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1968; 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968; 12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 14 aprile 1969; 10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 1969; 12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29 agosto 1969; 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 26 maggio 1971; 30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1971; 9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 25 maggio 1972; 1 luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 19 luglio 1972; 31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 18 novembre 1972; 22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28 luglio 1973; 29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15 gennaio 1974; 6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1974; 31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 5 maggio 1976; 15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976; 30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1977; 18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1978; 28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19 agosto 1978; 20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978; 16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1979; 7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1980; 21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1981; 14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981; 14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1983; 1 agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983; 29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983; 13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1984; 20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 1985; 7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1986; 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 1986; 12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1987; 24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 1990; 6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993; 2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994; 14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1994; 6 aprile 1994, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994; 6 aprile 1994, n. 334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1994; 26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994; 27 ottobre 1994, n. 759, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1995; 15 maggio 1995, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995. - I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sono i seguenti: 10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 26 luglio 1969; 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 6 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1975; 3 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 settembre 1976; 21 marzo 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 5 aprile 1977; 26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994; 27 ottobre 1994, n. 759, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1995; 15 maggio 1995, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995.