Art. 20.
                             Abrogazioni
   1. Sono abrogati:
      a)  il  decreto ministeriale 22 dicembre 1967, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  28 del 1 febbraio 1968, modificato da ultimo
con  il  decreto  ministeriale  15  maggio 1995, n. 283, salvo quanto
previsto nell'elenco allegato al sopra citato decreto ministeriale 22
dicembre 1967, sezioni A/II, A/III, C e D;
      b)  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile
1965,  modificato  da  ultimo  con  il decreto ministeriale 15 maggio
1995, n. 283 salvo le disposizioni riguardanti:
         1) i metodi d'analisi degli additivi;
         2) i requisiti di purezza degli additivi;
         3)  l'etichettatura  degli  agrumi  trattati  con  bifenile,
ortofenilfenolo,  ortofenilfenato  di  sodio  nonche'  degli agrumi e
delle  banane  trattate  con tiabendazolo di cui, rispettivamente, ai
decreti  ministeriali  14  giugno  1968,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  173  del 10 luglio 1968 e 15 dicembre 1970, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971;
         4) l'art. 13-bis;
      c)  il  decreto  ministeriale  3  maggio 1971, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 153 del 18 maggio 1971, salvo le disposizioni
riguardanti i requisiti di purezza;
      d)  l'allegato  I,  capo  II,  lettera  D  - antiossidanti, del
decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151;
      e)  il  decreto  ministeriale  16 marzo 1994, n. 266, salvo gli
articoli 4 e 5.
   2. Nella sezione C di cui al comma 1, lettera a) il riferimento ai
coloranti  di cui alla sezione A/I deve ora intendersi l'allegato III
del presente decreto.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Roma, 27 febbraio 1996
                                                il Ministro: GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
   Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1996
   Registro n. 1 Sanita', foglio n. 33
 
                - Nota all'art. 20, comma 1:
                -  1)  lettera  b)  terzo  trattino:  le disposizioni
          riguardanti  l'etichettatura  degli  agrumi  trattati   con
          bifenile,  ortofenilfenolo,  ed  ortofenilfenato di sodio e
          tiabendazolo e  quelle  riguardanti  l'etichettatura  delle
          banane  trattate  con  tiabendazolo  di  cui  ai decreti 14
          giugno 1968 e 15 dicembre 1970 recitano:
                  "Il trattamento deve essere indicato:
                  - nel commercio all'ingrosso, sulle fatture e su un
          lato esterno dell'imballaggio con la dizione: "conservato a
          mezzo (nome del o degli additivi)"
                  -  nel  commercio  al  dettaglio  con  la  dizione:
          "trattato  con  (nome  del  o  degli   additivi)"   apposta
          sull'involucro  su cui e' avvolto il frutto, oppure secondo
          le modalita' previste dall'articolo 7."
                - 2) lettera b), quarto trattino:
                  -  il  testo  dell'articolo  13  bis  del   decreto
          ministeriale 31 marzo 1965 e' il seguente:
                    "Nella  fabbricazione  dei  succhi di frutta, dei
          succhi di frutta concentrati e dei nettari  di  frutta,  e'
          consentito impiegare, qualora sia richiesto dalla razionale
          tecnologia, le seguenti sostanze:
                  a)  azoto, enzimi pectolitici, enzimi proteolitici,
          enzimi   amilolitici,   gelatina    alimentare,    tannino,
          bentonite,  gel di silice, caolino, carboni, coadiuvanti di
          filtrazione inerti (perlite, diatomite lavata e cellulosa);
                  b) caseina, bianco d'uova o altre albumine animali,
          limitatamente al succo d'uva ed al succo d'uva concentrato;
                  c) tartrato  neutro  di  potassio  o  carbonato  di
          calcio, per la disacidificazione parziale, limitatamente al
          succo d'uva ed al succo di uva concentrato.
             Le   sostanze  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)  devono
          corrispondere alle  caratteristiche  chimico-fisiche  e  di
          purezza  per  ciascuna  di esse previste da norme vigenti o
          indicate nella Farmacopea ufficiale, ultima  edizione.  Nei
          casi previsti dal presente articolo, tali sostanze non sono
          considerate additivi ai sensi degli articoli 7 e 8."
             -  3)  lettera  d):  il  testo  dell'allegato I, capo II
          sostanze aggiuntive, lettera D) antiossidanti del decreto 5
          aprile 1988, n.  151 e' il seguente:
             "D) Antiossidanti:
          Butil-idrossi-anisolo (BHA)            | dose massima 0,1%
          Butil-idrossi-toluolo (BHT)            | soli o in miscela
          Gallato di propile, ottile e dodecile  |
          Estratti di origine naturale       |
          con alto contenuto in tocoferoli   |
          Alfa tocoferolo di sintesi         | (dose massima 2,5 gr/K
          Gamma tocoferolo di sintesi        |  da soli o in miscela.
          Delta tocoferolo di sintesi        |
             - 4) lettera e):
             Gli articoli 4 e 5 del decreto 16  marzo  1994,  n.  266
          recitano:
             "Art.  4  - 1. Ferme restando le disposizioni in materia
          di etichettatura, di presentazione  e  di  pubblicita'  dei
          prodotti alimentari disciplinate dal decreto legislativo 27
          gennaio  1992,  n.    109,  sulle  confezioni  di  alimenti
          confezionati con atmosfere  modificate  o  sulle  etichette
          appostevi   deve   essere  riportata  in  modo  chiaramente
          visibile la dicitura "prodotto  confezionato  in  atmosfera
          modificata".
             Art.  5  - 1. Il decreto ministeriale 11 ottobre 1984 e'
          abrogato.
             2. Nulla e' mutato per quanto  riguarda  l'utilizzazione
          delle  atmosfere modificate nel confezionamento delle carni
          fresche refrigerate, che restano disciplinate  dal  decreto
          del  Ministero  della sanita' 27 gennaio 1988, n. 49, fatta
          eccezione per il comma 2 dell'art. 1 che e' abrogato."
             -  I  decreti  ministeriali  che  hanno  modificato   ed
          aggiornato  il  decreto  ministeriale  31 marzo 1965 sono i
          seguenti:
             19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          72 del 23 marzo 1966;
             28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          204 del 16 agosto 1967;
             20  febbraio 1968, , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 89 del 5 aprile 1968;
             14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          173 del 10 luglio 1968;
             12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          95 del 14 aprile 1969;
             10  luglio  1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          184 del 23 luglio 1969;
             12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          220 del 29 agosto 1969;
             15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          6 del 9 gennaio 1971;
             3  maggio  1971,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          132 del 26 maggio 1971;
             30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          229 dell'11 settembre 1971;
             9  maggio  1972,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          135 del 25 maggio 1972;
             1 luglio 1972, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          186 del 19 luglio 1972;
             31  ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          300 del 18 novembre 1972;
             22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          194 del 28 luglio 1973;
             29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          13 del 15 gennaio 1974;
             6  marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
          del 3 aprile 1974;
             31 marzo 1976, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          117 del 5 maggio 1976;
             15  luglio  1976,  pubblicato  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;
             30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          3 del 5 gennaio 1977;
             18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          157 dell'8 giugno 1978;
             28  luglio  1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          231 del 19 agosto 1978;
             20 ottobre 1978, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978;
             16  gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          21 del 22 gennaio 1979;
             7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
          del 28 maggio 1980;
             21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          38 del 9 febbraio 1981;
             14  ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          299 del 30 ottobre 1981;
             14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          120 del 4 maggio 1983;
             1  agosto  1983,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          228 del 20 agosto 1983;
             29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          331 del 2 dicembre 1983;
             13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          203 del 25 luglio 1984;
             20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          57 del 7 marzo 1985;
             7  febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          45 del 24 febbraio 1986;
             18 settembre 1986, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 231 del 4 ottobre 1986;
             12  agosto  1987,  n.  396,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1987;
             24  luglio  1990,  n.  252,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 204 del 1 settembre 1990;
             6  novembre  1992,  n.  525,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;
             2  agosto  1993,  n.  582,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994;
             14  febbraio  1994,  n.  225,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  78 del 5 aprile 1994;
             6  aprile  1994,  n.  288,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994;
             6   aprile  1994,  n.  334,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1994;
             26  luglio  1994,  n.  558,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;
             27  ottobre  1994,  n.  759,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1995;
             15  maggio  1995,  n.  283,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995.
             -   I  decreti  ministeriali  che  hanno  modificato  ed
          aggiornato il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sono  i
          seguenti:
             10  luglio  1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          189 del 26 luglio 1969;
             15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          6 del 9 gennaio 1971;
             6 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  71
          del 13 marzo 1975;
             3 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          249 del 18 settembre 1976;
             21 marzo 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92
          del 5 aprile 1977;
             26  luglio  1994,  n.  558,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;
             27 ottobre  1994,  n.  759,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1995;
             15  maggio  1995,  n.  283,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995.