Art. 20.
                          Elaborati tecnici
 
 1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni
progettuali e gli accorgimenti  tecnici  adottati  per  garantire  il
rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
 2.  Al fine di consentire una piu' chiara valutazione di merito, gli
elaborati  tecnici  devono  essere  accompagnati  da  una   relazione
specifica  contenente  la  descrizione  delle soluzioni progettuali e
delle   opere   previste   per   la   eliminazione   delle   barriere
architettoniche,    degli    accorgimenti    tecnico-strutturali   ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
 3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui
al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con
l'illustrazione  delle  alternative  e  dell'equivalente  o  migliore
qualita' degli esiti ottenibili.