Art. 20 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario) 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 e' corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. 2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino piu' regioni, la quota di spettanza regionale e' ripartita nella misura del 20% alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorche' situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. La ripartizione della quota di spettanza comunale e' effettuata con gli stessi criteri nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di piu' comuni. 3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.