(Accordo - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                      Sospensione dell'Accordo 
Ciascuna  delle  due  Parti  Contraenti  puo'  in  qualsiasi  momento
notificare  all'altra  Parte  Contraente  la  propria  decisione   di
sospendere  l'Accordo;   tale   notifica   sara'   contemporaneamente
comunicata all'Organizzazione per l'Aviazione Civile  Internazionale.
In tal caso, l'Accordo avra' termine dodici (12) mesi dopo la data di
ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno
che la notifica di sospensione non venga ritirata di  comune  accordo
prima di detto termine. In assenza di avviso di ricezione  dell'altra
Parte Contraente, si riterra' che la notifica sia stata ricevuta dopo
quattordici (14) giorni  dalla  ricezione  della  notifica  da  parte
dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.