Art. 20.
       Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di
                   interessi sui diritti doganali
                    Accisa sui tabacchi lavorati
  1. All'articolo  3, comma 3,  del decreto-legge 30 agosto  1993, n.
331, convertito, con  modificazioni, dalla legge 29  ottobre 1993, n.
427, i primi due periodi  sono sostituiti dai seguenti: "Il pagamento
dell'accisa,    fatte   salve    le    disposizioni   previste    per
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di  Stato,  deve  essere
effettuato,  per i  tabacchi lavorati  immessi in  consumo nei  primi
quindici giorni  del mese, entro la  fine dello stesso mese  e, per i
prodotti immessi in  consumo nel periodo dal giorno 16  alla fine del
mese, entro il  giorno 15 del mese successivo. In  caso di ritardo si
applica l'indennita'  di mora del  6 per  cento, riducibile al  2 per
cento  se il  pagamento avviene  entro  cinque giorni  dalla data  di
scadenza, e  sono, inoltre,  dovuti gli interessi  in misura  pari al
tasso stabilito per il pagamento  differito di diritti doganali. Dopo
la scadenza del  suddetto termine non e'  consentita l'estrazione dal
deposito  fiscale di  altri prodotti  fino all'estinzione  del debito
d'imposta".
        Interessi sui ritardati pagamenti di diritti doganali
  2.  Il  primo   comma  dell'articolo  86  del   testo  unico  delle
disposizioni legislative  in materia doganale, approvato  con decreto
del Presidente della Repubblica 23  gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Per il  ritardato pagamento  dei diritti doganali  e di  tutti gli
altri tributi  che si  riscuotono in dogana  si applica  un interesse
pari  al  tasso stabilito  per  il  pagamento differito  dei  diritti
doganali,  di  cui  all'articolo  79, maggiorato  di  quattro  punti.
L'interesse si  computa per mesi  compiuti a decorrere dalla  data in
cui il credito  e' divenuto esigibile".
               Interessi  passivi su diritti doganali
  3. L'articolo 93 del testo  unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale,   approvato  con  decreto  del   Presidente  della
Repubblica 23  gennaio 1973,  n. 43,  e successive  modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  93   (Interessi passivi) - 1.  In  occasione del rimborso di
diritti  doganali    indebitamente    corrisposti,   ovvero     della
restituzione di  somme assunte in  deposito dalla dogana  a qualsiasi
titolo per le  quali sia venuta meno la ragione  del deposito, spetta
al contribuente, sui relativi  importi, l'interesse nella misura pari
al  tasso stabilito  per il  pagamento  dei diritti  doganali di  cui
all'articolo 79,  da computarsi per  mesi compiuti a  decorrere dalla
data  in cui  sia stata  presentata la  domanda, rispettivamente,  di
rimborso o  di restituzione. L'interesse  nella misura pari  al tasso
stabilito  per il  pagamento dei  diritti doganali  di cui  al citato
articolo 79 spetta altresi' al  contribuente sugli importi relativi a
restituzioni a qualsiasi titolo dovute,  anche in dipendenza di forme
di   intervento  comunitarie".
        Inapplicabilita' di sanzioni per richiesta spontanea
                   di revisione dell'accertamento
  4. Non si applicano sanzioni amministrative  in tutti i casi in cui
il  dichiarante ai  sensi dell'articolo  4 del  regolamento (CEE)  n.
2913/92 del Consiglio, del 12  ottobre 1992, chiede spontaneamente la
revisione  dell'accertamento  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti
sono  dovuti gli  interessi di  cui all'articolo  86 del  testo unico
delle  disposizioni legislative  in materia  doganale, approvato  con
decreto del  Presidente della  Repubblica 23 gennaio  1973, n.  43, e
successive    modificazioni,   qualora    l'istanza   di    revisione
dell'accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la data in
cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
                       Misure degli interessi
  5.  Con decreto  del Ministro  delle  finanze, di  concerto con  il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
puo' essere modificata la misura degli  interessi di cui ai commi 2 e
3.
 
           Note all'art. 20:
            - Si riporta  il testo dell'articolo 3 del  decreto-legge
          30  agosto  1993,  n   331, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge     29  ottobre  1993,  n.      427,   recante
          "Armonizzazione  delle   disposizioni in materia di imposte
          sugli oli  minerali, sull'alcole, sulle bevande  alcoliche,
          sui   tabacchi lavorati  e  in materia  di IVA  con  quelle
          recate  da direttive  CEE e  modificazioni conseguenti    a
          detta   armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
          disciplina dei centri autorizzati di  assistenza   fiscale,
          le    procedure  dei    rimborsi   d'imposta,  l'esclusione
          dall'ILOR  dei   redditi   di   impresa fino  all'ammontare
          corrispondente   al    contributo    diretto    lavorativo,
          l'istituzione   per   il  1993  di     un'imposta  erariale
          straordinaria su    taluni  beni    ed  altre  disposizioni
          tributarie", come modificato dal presente articolo:
            "Art.  3    (Accertamento,  liquidazione e pagamento).  -
          1. Il  prodotto  da  sottoporre  ad  accisa    deve  essere
          accertato  per quantita' e qualita'  con l'osservanza delle
          modalita'  operative stabilite dal Ministero delle  finanze
          - Dipartimento delle dogane  e delle imposte indirette.
            2.    La    liquidazione   dell'imposta     si   effettua
          applicando  alla quantita'  di   prodotto   l'aliquota   di
          imposta   vigente   alla  data dell'immissione in  consumo;
          per i  tabacchi    lavorati  la  liquidazione  si  effettua
          applicando  ai  singoli prodotti   l'ammontare dell'imposta
          vigente alla predetta data e risultante  dalle  tabelle  di
          ripartizione  dei  prezzi di  vendita  al pubblico  vigenti
          a  tale  data. Per  gli ammanchi, si applicano le  aliquote
          vigenti   al momento in cui essi si sono verificati ovvero,
          se  tale   momento non puo' essere determinato, le aliquote
          vigenti all'atto della loro constatazione.
            3.  Il     pagamento  dell'accisa,  fatte   salve      le
          disposizioni  previste per  l'Amministrazione autonoma  dei
          monopoli   di Stato,    deve  essere  effettuato,    per  i
          tabacchi  lavorati  immessi in  consumo nei  primi quindici
          giorni  del mese, entro la  fine dello stesso mese  e,  per
          i  prodotti  immessi in   consumo nel periodo dal giorno 16
          alla  fine  del  mese,  entro  il    giorno  15  del   mese
          successivo. In  caso di ritardo si applica l'indennita'  di
          mora  del   6 per  cento, riducibile al  2 per cento  se il
          pagamento avviene  entro   cinque giorni   dalla data    di
          scadenza,  e    sono,  inoltre,   dovuti gli interessi   in
          misura  pari al tasso stabilito per il pagamento  differito
          di diritti doganali. Dopo la scadenza del  suddetto termine
          non e'  consentita l'estrazione dal deposito    fiscale  di
          altri  prodotti  fino all'estinzione  del debito d'imposta.
          Per l'imposta  di consumo  sul gas  metano devono    essere
          osservate  le   modalita' vigenti  alla data di  entrata in
          vigore del presente  decreto;  tuttavia i  termini  per  la
          presentazione  della dichiarazione e per il pagamento  sono
          unificati  a  trenta  giorni  dalla  fine  di ogni bimestre
          solare. Per i prodotti di importazione l'accisa e  riscossa
          con   le modalita' e nei termini previsti  per i diritti di
          confine, fermo restando che il  pagamento non  puo'  essere
          fissato  per  un    periodo di   tempo superiore   a quello
          mediamente previsto   per  i  prodotti    nazionali.  Resta
          salva,   per    il  pagamento    dell'accisa  sui  tabacchi
          lavorati,  l'applicazione della  legge 18 febbraio    1963,
          n.  303".
            -    Si riporta   il  testo  dell'articolo 86  del  testo
          unico  delle disposizioni legislative  in materia doganale,
          approvato  con decreto del  Presidente   della   Repubblica
          23   gennaio   1973,   n.  43,  come modificato, da ultimo,
          dal presente articolo:
            "Art. 86   (Interessi per  il ritardato   pagamento).   -
          Per  il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti
          gli altri tributi che si  riscuotono in dogana  si  applica
          un  interesse  pari    al tasso stabilito per  il pagamento
          differito dei  diritti doganali,  di cui  all'articolo  79,
          maggiorato  di    quattro punti. L'interesse si computa per
          mesi compiuti   a   decorrere   dalla data   in   cui    il
          credito  e' divenuto esigibile.
            Sui  diritti  esigibili in dipendenza dell'immissione  in
          consumo di merci temporaneamente  importate od    esportate
          l'interesse  di    cui  al  comma precedente non si applica
          relativamente ai  periodi  per  i  quali  sono  dovuti  gli
          interessi    previsti  dalle  particolari  disposizioni  in
          materia di temporanee importazioni ed esportazioni.
            L'interesse      e'         dovuto      indipendentemente
          dall'applicazione    di sopratasse, pene  pecuniarie, multe
          o ammende. L'interesse  dovuto e non  pagato   e'  riscosso
          dal    contabile    doganale  con   la   procedura coattiva
          prevista per i diritti doganali dall'art. 82".
            - Il regolamento  (CEE) n. 2913/1992 del  Consiglio delle
          comunita'  europee,  che  istituisce  un    codice doganale
          comunitario, all'articolo 4   reca   l'elencazione    delle
          definizioni  contemplate  nel  codice medesimo,  stabilendo
          come  le  stesse  debbano  essere  intese;  in particolare,
          al numero 18) individua il dichiarante nella persona che fa
          la  dichiarazione  in  dogana a   nome proprio ovvero nella
          persona in nome della quale e' fatta una  dichiarazione  in
          dogana.
            -   Si   riporta   il   testo  vigente  dell'articolo  11
          del   decreto legislativo   8 novembre    1990,  n.    374,
          recante    "Riordinamento  degli  istituti    doganali    e
          revisione  delle  procedure  di accertamento   e  controllo
          in attuazione  delle direttive n. 79/695/CEE  del 24 luglio
          1979  e    n. 82/57/CEE del   17 dicembre 1981,  in tema di
          procedure di immissione  in  libera pratica  delle   merci,
          e  delle  direttive  n.  81/177/CEE del 24  febbraio 1981 e
          n. 82/347/CEE del  23 aprile 1982, in tema di procedure  di
          esportazione delle merci comunitarie:
            "Art.  11   (Revisione dell'accertamento,  attribuzioni e
          poteri  degli  uffici).     -  1. L'ufficio  doganale  puo'
          procedere    alla  revisione  dell'accertamento    divenuto
          definitivo,  ancorche'    le merci che   ne hanno   formato
          l'oggetto  siano     state      lasciate   alla      libera
          disponibilita'    dell'operatore, o  siano gia'  uscite dal
          territorio doganale.   La     revisione    e'      eseguita
          d'ufficio,     ovvero  quando l'operatore  interessato  ne'
          abbia   fatta  richiesta  con  istanza presentata,  a  pena
          di  decadenza,  entro il termine di  tre anni dalla data in
          cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
            2.  L'ufficio    doganale,  ai  fini  della     revisione
          dell'accertamento,  puo' invitare   gli operatori, a  mezzo
          di raccomandata con   avviso di ricevimento,    indicandone
          il    motivo    e   fissando   un  termine  non inferiore a
          quindici giorni, a  comparire di mezzo  di  rappresentante,
          ovvero  a  fornire,  entro  lo  stesso  termine,  notizie e
          documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le    merci
          che  hanno  formato  oggetto di operazioni   doganali.   Le
          notizie  ed  i  documenti  possono  essere richiesti  anche
          ad altri soggetti  pubblici o privati  che risultano essere
          comunque intervenuti nell'operazione commerciale.
            3.  I  funzionari doganali  possono  accedere,  muniti di
          apposita autorizzazione   del   capo    dell'ufficio,   nei
          luoghi    adibiti all'esercizio  di attivita'  produttive e
          commerciali e   negli  altri  luoghi  ove  devono    essere
          custodite  le  scritture   e la documentazione inerenti  le
          merci  oggetto  di  operazioni   doganali,   al   fine   di
          procedere  alla    eventuale ispezione   di tali   merci ed
          alla verifica della relativa documentazione.
            4. Sono  applicabili le  disposizioni previste  dall'art.
          52,  commi  dal 4 al   10, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
            5.  Quando   dalla revisione,  eseguita d'ufficio  che su
          istanza di parte,  emergono  inesattezze,   omissioni     o
          errori     relativi    agli  elementi    presi    a    base
          dell'accertamento,   l'ufficio    procede    alla  relativa
          rettifica   e   ne      da'   comunicazione   all'operatore
          interessato, notificando  apposito avviso.   Nel   caso  di
          rettifica  conseguente    a  revisione  eseguita d'ufficio,
          l'avviso deve essere notificato,  a  pena  di    decadenza,
          entro  il   termine   di   tre   anni   dalla data  in  cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo.
            6.  L'istanza di  revisione   presentata   dall'operatore
          si    intende respinta   se   entro il  novantesimo  giorno
          successivo a  quello  di presentazione   non    e'    stato
          notificato    il    relativo  avviso  di rettifica. Avverso
          il rigetto, tacito  o espresso, della   istanza e'  ammesso
          ricorso  entro  trenta giorni al direttore compartimentale,
          che provvede in via definitiva.
            7. La rettifica puo'   essere  contestata  dall'operatore
          entro   trenta  giorni    dalla      data    di    notifica
          dell'avviso.   Al  momento  della contestazione e'  redatto
          il  relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione
          dei   procedimenti   amministrativi per   la    risoluzione
          delle  controversie  previsti dagli articoli  66 e seguenti
          del testo unico delle  disposizioni legislative in  materia
          doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
            8. Divenuta  definitiva la rettifica l'ufficio    procede
          al  recupero  dei  maggiori diritti dovuti   dall'operatore
          ovvero promuove d'ufficio la procedura per  il rimborso  di
          quelli  pagati  in    piu'.  La rettifica dell'accertamento
          comporta,    ove   ne   ricorrano   gli      estremi,    la
          contestazione   delle  violazioni  per    le  dichiarazioni
          infedeli  o  delle  piu'  gravi  infrazioni   eventualmente
          rilevate.
            9.  L'ufficio doganale  puo' anche procedere a  verifiche
          generali o parziali  per  revisioni    di  piu'  operazioni
          doganali    con  le  modalita'  indicate    nel    presente
          articolo   per   accertare   le   violazioni   al  presente
          decreto,    al testo  unico delle disposizioni  legislative
          in materia   doganale,     approvato   con   decreto    del
          Presidente  della Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43, ad
          ogni   altra   legge la  cui applicazione e' demandata agli
          uffici doganali, nonche' in  attuazione  degli  accordi  di
          mutua  assistenza    amministrativa  o  di  atti  normativi
          comunitari;   in tali   ipotesi,   al fine    di    evitare
          reiterazioni      di  accessi     presso     gli     stessi
          contribuenti,  trova  applicazione  la procedura   prevista
          dall'art.  63,  comma  terzo,  del  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
            10.  Qualora nel  corso  dell'ispezione e  della verifica
          emergano  inosservanze      di   obblighi     previsti   da
          disposizioni  di   legge concernenti  tributi  diversi   da
          quelli    doganali,    ne    sara'    data comunicazione ai
          competenti uffici".