Art. 20.
            Funzioni delle camere di commercio, industria
                      artigianato e agricoltura
  1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali
e  dagli   uffici  provinciali   per  l'industria,  il   commercio  e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela
della proprieta' industriale.
  2.  Presso  le  camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura   e'   individuato   un  responsabile   delle   attivita'
finalizzate alla  tutela del consumatore  e della fede  pubblica, con
particolare  riferimento  ai  compiti  in  materia  di  controllo  di
conformita'  dei prodotti  e strumenti  di misura  gia' svolti  dagli
uffici di cui al comma 1.