Art. 20 
    (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18) 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
d'intesa con i Ministri degli affari  esteri,  dell'interno,  per  la
solidarieta'  sociale  e  con  gli   altri   Ministri   eventualmente
interessati, sono stabilite, nei  limiti  delle  risorse  preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di
protezione temporanea da adottarsi, anche in  deroga  a  disposizioni
del presente testo  unico,  per  rilevanti  esigenze  umanitarie,  in
occasione  di  conflitti,  disastri  naturali  o  altri   eventi   di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un  Ministro  da  lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione  delle
misure adottate.