Art. 20 Operazioni sui vagoni ferroviari 1. Il datore di lavoro deve: a) vietare, durante le manovre di carico e scarico di merci alla rinfusa e di carico di tronchi sui vagoni, la presenza dei lavoratori sui vagoni stessi; b) fornire ai lavoratori scale o altri mezzi idonei, qualora esigenze operative impongano la verifica delle merci o la copertura dei carri scoperti; c) far utilizzare, per il carico e lo scarico di merci in colli, appositi piani caricatori mobili ausiliari del tipo piattaforme, plancher, sui quali i lavoratori possano trovare collocazione esterna al campo di azione dei mezzi di sollevamento; d) provvedere affinche' i piani caricatori siano completi di indicazione di massimo carico espresso in kg per mq di superficie e protetti sui lati da parapetti o difese equivalenti qualora la loro altezza da terra superi 1,50 metri.