Art. 20.


Norme  straordinarie  per la velocizzazione delle procedure esecutive
di   progetti   facenti  parte  del  quadro  strategico  nazionale  e
simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

  1.  In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
con  la  contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al
fine  di  sostenere  e  assistere la spesa per investimenti, compresi
quelli  necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente  per  materia  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   sono  individuati  gli  investimenti  pubblici  di
competenza  statale,  ivi  inclusi  quelli  di pubblica utilita', con
particolare  riferimento  agli interventi programmati nell'ambito del
Quadro   Strategico   Nazionale  programmazione  nazionale,  ritenuti
prioritari  per  lo  sviluppo economico del territorio nonche' per le
implicazioni  occupazionali  ed  i  connessi  riflessi  sociali,  nel
rispetto  degli  impegni assunti a livello internazionale. Il decreto
di cui al presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
(( dello )) sviluppo economico quando riguardi interventi programmati
((  nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. )) Per quanto
riguarda  gli  interventi  di  competenza  regionale  si provvede con
decreto   del   Presidente  della  Giunta  Regionale  ((  ovvero  dei
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. ))
  2.  I  decreti  di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di
tutte   le  fasi  di  realizzazione  dell'investimento  e  il  quadro
finanziario  dello  stesso.  Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano
commissari   straordinari   delegati,   nominati   con   i   medesimi
provvedimenti.
  3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione
degli   atti   e   dei   provvedimenti   necessari  per  l'esecuzione
dell'investimento;    vigila    sull'espletamento   delle   procedure
realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e
sulla  cura  delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando
le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
impulso,  attraverso  il  piu'  ampio coinvolgimento degli enti e dei
soggetti  coinvolti,  per assicurare il coordinamento degli stessi ed
il  rispetto  dei  tempi.  Puo'  chiedere  agli  enti  coinvolti ogni
documento  utile  per  l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia
rispettato  o  non  sia  possibile  rispettare  i tempi stabiliti dal
cronoprogramma,  il commissario comunica senza indugio le circostanze
del  ritardo  al  Ministro  competente, ovvero al Presidente della ((
Giunta  regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e
di  Bolzano.  )) Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la
realizzazione  totale  o  parziale  dell'investimento, il commissario
straordinario  delegato  propone  al  Ministro  competente  ovvero al
Presidente  della  (( Giunta regionale o ai Presidenti delle province
autonome  di Trento e di Bolzano )) la revoca dell'assegnazione delle
risorse.
  4.  Per  l'espletamento  dei  compiti  stabiliti  al  comma  3,  il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni
fase   dell'investimento  e  ad  ogni  atto  necessario  per  la  sua
esecuzione,  i  poteri,  anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13
del  decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito dalla legge 23
maggio  1997,  n.  135,  comunque  applicabile per gli interventi ivi
contemplati.  Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie,
((   nonche'  di  quanto  disposto  dall'articolo  8,  comma  1,  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ))
  5.  Per  lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il
commissario   puo'   avvalersi  degli  uffici  delle  amministrazioni
interessate  e  del  soggetto  competente  in  via  ordinaria  per la
realizzazione dell'intervento.
  6.  In  ogni  caso,  i  provvedimenti  e  le  ordinanze  emesse dal
commissario   non   possono   comportare  oneri  privi  di  copertura
finanziaria  in  violazione  dell'articolo  81  della  Costituzione e
determinare  effetti  peggiorativi  sui saldi di finanza pubblica, in
contrasto  con gli obiettivi correlati con il patto di stabilita' con
l'Unione europea.
  7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento
e  la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che
esplica   le   attivita'   delegate   avvalendosi   delle   strutture
ministeriali  vigenti,  senza  nuovi o maggiori oneri (( a carico del
bilancio  dello  Stato. )) Per gli interventi di competenza regionale
il   Presidente   della  Giunta  Regionale  individua  la  competente
struttura  regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla  Corte  dei  Conti  ogni ritardo riscontrato nella realizzazione
dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale esercizio dell'azione di
responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
  8.  I  provvedimenti  adottati  ai sensi del presente articolo sono
comunicati   agli   interessati  a  mezzo  fax  o  posta  elettronica
all'indirizzo  da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento
e'  consentito  entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del
provvedimento.  Il  termine  per  la  notificazione  del  ricorso  al
competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati  ai  sensi  del  presente  articolo e' di trenta giorni dalla
comunicazione  ((  o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. ))
Il  ricorso  principale  va  depositato presso il T.a.r. entro cinque
giorni  dalla  scadenza  del termine di notificazione del ricorso; in
luogo  della prova della notifica puo' essere depositata attestazione
dell'ufficiale  giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche;  la  prova  delle  eseguite  notifiche va depositata entro
cinque   giorni   da   quando  e'  disponibile.  Le  altre  parti  si
costituiscono  entro  dieci  giorni  dalla  notificazione del ricorso
principale  e  entro  lo  stesso  termine  possono  proporre  ricorso
incidentale;  il ricorso incidentale va depositato con le modalita' e
termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono
essere  proposti  entro  dieci  giorni dall'accesso agli atti e vanno
notificati  e  depositati  con  le  modalita' previste per il ricorso
principale.  Il  processo  viene  definito ad una udienza da fissarsi
entro  15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti  diverse  dal  ricorrente;  il  dispositivo  della  sentenza e'
pubblicato  in udienza; la sentenza e' redatta in forma semplificata,
con i criteri di cui all'articolo 26, (( quarto )) comma, della legge
6  dicembre  1971  n.  1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei
provvedimenti  impugnati non (( possono comportare, )) in alcun caso,
la  sospensione  o  la  caducazione  degli effetti del contratto gia'
stipulato,  e, (( in caso di annullamento degli atti della procedura,
))  il  giudice  puo'  esclusivamente  disporre il risarcimento degli
eventuali   danni,   ove   comprovati,   solo   per  equivalente.  Il
risarcimento  per  equivalente del danno comprovato non puo' comunque
eccedere  la  misura  ((  del  decimo  dell'importo  delle  opere che
sarebbero   state   eseguite   se   il   ricorrente  fosse  risultato
aggiudicatario,  in base all'offerta )) economica presentata in gara.
((  Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala
fede  o  colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo
96  del  codice  di procedura civile. )) Per quanto non espressamente
disposto  dal  presente  articolo, si applica l'articolo 23-bis della
legge   6  dicembre  1971  n.  1034  e  l'articolo  246  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive modificazioni.
Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  ((  8-bis.  Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente
articolo  non  si  applica  il  termine  di  trenta  giorni  previsto
dall'articolo  11,  comma  10,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. ))
  9.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  competente  per  materia  in  relazione alla
tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi  spettanti  ai  commissari  straordinari  delegati di cui al
comma  2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte nell'ambito delle
risorse   assegnate   per   la   realizzazione  dell'intervento.  Con
esclusione dei casi di cui al comma 3, (( quarto e quinto )) periodo,
il compenso non e' erogato qualora non siano rispettati i termini per
l'esecuzione   dell'intervento.  Per  gli  interventi  di  competenza
regionale  si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della  Giunta
regionale.
  10.  Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi  strategici  e  di  interesse  ((  nazionale )) si applica
quanto specificamente previsto (( dalla Parte II, )) Titolo III, Capo
IV, del (( codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture,  di  cui )) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
((  Nella  progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di
infrastrutture  e  insediamenti  produttivi  strategici di preminente
interesse  nazionale,  di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del
citato  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del 2006,
approvati  prima  della  data  di  entrata  in vigore del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo 2004, n. 142, si applicano i
limiti  acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  142  del 2004; non si applica
l'articolo  11,  comma  2,  del  citato  decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
  10-bis.  Il  comma  4  dell'articolo  3  del  regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e'
sostituito dal seguente:
  «4.  L'approvazione  dei progetti, nei casi in cui la decisione sia
adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli
atti  di  intesa,  i  pareri,  le  concessioni,  anche  edilizie,  le
autorizzazioni,  le  approvazioni,  i  nullaosta,  previsti  da leggi
statali  e regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio   dissenso   nell'ambito   della   conferenza   di   servizi,
l'amministrazione   statale   procedente,  d'intesa  con  la  regione
interessata,  valutate  le  specifiche risultanze della conferenza di
servizi  e  tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta
sede,   assume   comunque   la   determinazione  di  conclusione  del
procedimento  di  localizzazione  dell'opera.  Nel  caso  in  cui  la
determinazione  di  conclusione  del  procedimento  di localizzazione
dell'opera   non  si  realizzi  a  causa  del  dissenso  espresso  da
un'amministrazione  dello  Stato  preposta  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero dalla regione
interessata,  si  applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 81,
quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616».
  10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del
presente   articolo,  per  l'attivita'  della  struttura  tecnica  di
missione  prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato
codice  di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010.  Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni  2009  e  2010,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
  10-quater.  Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui
al  presente  comma da parte della Banca europea per gli investimenti
(BEI),  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
forme  appropriate  di  collaborazione  con  la BEI stessa. L'area di
collaborazione  con  la  BEI riguarda prioritariamente gli interventi
relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma
delle    infrastrutture    strategiche,    approvato   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121
del  21  dicembre  2001,  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge
21  dicembre  2001,  n.  443,  ovvero  identificate  nella  direttiva
2004/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della
rete  stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo
IV,  del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
nel   rispetto   dei  requisiti  e  delle  specifiche  necessari  per
l'ammissibilita'  al  finanziamento da partedella BEI e del principio
di  sussidiarieta'  al  quale  questa  e'  tenuta  statutariamente ad
attenersi.
  10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista
di  progetti,  tra quelli individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di
poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
  10-sexies.  Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  185,  comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente:
  «c-bis)  il  suolo  non  contaminato  e  altro materiale allo stato
naturale  escavato  nel  corso dell'attivita' di costruzione, ove sia
certo  che  il  materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»;
  b)  all'articolo  186,  comma  1, sono premesse le seguenti parole:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25
          marzo  1997,  n.  67  (Disposizioni  urgenti  per  favorire
          l'occupazione),  convertito  dalla legge 23 maggio 1997, n.
          135:
             «Art.   13   (Commissari   straordinari   e   interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  individuate  le  opere ed i lavori, ai quali lo Stato
          contribuisce,   anche   indirettamente  o  con  apporto  di
          capitale,  in  tutto  o  in  parte  ovvero cofinanziati con
          risorse   dell'Unione   europea,   di  rilevante  interesse
          nazionale  per  le implicazioni occupazionali ed i connessi
          riflessi  sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a general
          contractor  in  concessione  o  comunque  ricompresi in una
          convenzione  quadro  oggetto  di  precedente  gara e la cui
          esecuzione,  pur  potendo  iniziare  o  proseguire, non sia
          iniziata   o,   se   iniziata,   risulti   anche  in  parte
          temporaneamente  comunque  sospesa.  Con i medesimi decreti
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sono
          nominati uno o piu' commissari straordinari.
             2.  Nel  termine  perentorio di trenta giorni dalla data
          della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le
          amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche
          di   natura  sostitutiva,  necessari  perche'  l'esecuzione
          dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
             3.  La  pronuncia  sulla compatibilita' ambientale delle
          opere  di  cui  al  comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
             4.  Decorso  infruttuosamente il termine di cui al comma
          2,  il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,   provinciale   o   comunale,   i  provvedimenti
          necessari  ad  assicurare  la  tempestiva  esecuzione  sono
          comunicati  dal  commissario  straordinario  al  presidente
          della  regione  o  della provincia, al sindaco della citta'
          metropolitana  o del comune, nel cui ambito territoriale e'
          prevista,  od  in  corso, anche se in parte temporaneamente
          sospesa,  la  realizzazione  delle  opere  e  dei lavori, i
          quali,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione,  possono
          disporne  la  sospensione,  anche provvedendo diversamente;
          trascorso  tale  termine  e  in  assenza  di sospensione, i
          provvedimenti del commissario sono esecutivi.
             4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai
          precedenti  commi  i  commissari straordinari provvedono in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
          lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico,  artistico  e  monumentale,  nonche'  dei principi
          generali dell'ordinamento.
             4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in  deroga alle leggi
          vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
             4-quater.  Il  commissario  straordinario,  al  fine  di
          consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa
          dell'esecuzione   dell'opera   commissariata,  puo'  essere
          abilitato  ad assumere direttamente determinate funzioni di
          stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
          n.  109,  laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
          alla  ripresa  dei  lavori.  Nei  casi  di  risoluzione del
          contratto    d'appalto    pronunciata    dal    commissario
          straordinario,    l'appaltatore    deve    provvedere    al
          ripiegamento  dei  cantieri  che  fossero gia' allestiti ed
          allo  sgombero  delle  aree di lavoro e relative pertinenze
          nel  termine  a tal fine assegnato dallo stesso commissario
          straordinario;  in  caso  di  mancato  rispetto del termine
          assegnato,  il commissario straordinario provvede d'ufficio
          addebitando  all'appaltatore  i  relativi oneri e spese. Ai
          fini   di  cui  al  secondo  periodo  non  sono  opponibili
          eccezioni  od  azioni  cautelari,  anche  possessorie, o di
          urgenza  o  comunque denominate che impediscano o ritardino
          lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
             5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
          del  Ministro  competente,  di concerto con il Ministro del
          tesoro,   puo'   disporre,   in  luogo  della  prosecuzione
          dell'esecuzione   delle   opere   di   cui   al   comma  1,
          l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto
          legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici
          pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
          e   3,   del   decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30.
             6.  Al  fine  di assicurare l'immediata operativita' del
          servizio  tecnico  di  cui  all'art.  5,  comma 3, legge 11
          febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni, anche
          allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle
          opere  per le quali sussistano cause ostative alla regolare
          esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in
          deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,
          mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque  posti con
          qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e
          venti  tecnici,  a  valere  sulle unita' di cui all'art. 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
             7.  Al  relativo  onere, valutato in lire 1 miliardo per
          l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
          1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
          quanto  a  lire  1  miliardo  per  il 1997 l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5
          miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
             7-bis.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo
          comma   1.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte
          utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al
          predetto comma 1.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
          citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
             «1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di
          idrocarburi   nelle   acque   del   golfo  di  Venezia,  di
          cuiall'art.  4  della  legge  9  gennaio  1991,  n. 9, come
          modificatadall'art.  26 della legge 31 luglio 2002, n. 179,
          si  applica  fino  a  quando  il  Consiglio  dei  Ministri,
          d'intesa  con  la  regione Veneto, su proposta del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non
          abbia  definitivamente  accertato  la  non  sussistenza  di
          rischi  apprezzabili  di subsidenza sulle coste, sulla base
          di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati
          dai  titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
          coltivazione,  utilizzando  i  metodi  di  valutazione piu'
          conservativi  e  prevedendo l'uso delle migliori tecnologie
          disponibili  per  la  coltivazione.  Ai fini della suddetta
          attivita'  di  accertamento,  il  Ministro  dell'ambiente e
          della   tutela   del   territorio  e  del  mare  si  avvale
          dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e la ricerca
          ambientale   (ISPRA),   di   cuiall'art.  28  del  presente
          decreto.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 81 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
             L'esercizio  provvisorio  del  bilancio  non puo' essere
          concesso  se  non  per  legge  e  per periodi non superiori
          complessivamente a quattro mesi.
             Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
          stabilire nuovi tributi e nuove spese.
             Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve
          indicare i mezzi per farvi fronte.».
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio
          1994,  n.  20  (Disposizioni  in materia di giurisdizione e
          controllo della Corte dei conti):
             «Art.   1   (Azione   di   responsabilita').   -  1.  La
          responsabilita'  dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
          della  Corte  dei conti in materia di contabilita' pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con    dolo    o    con   colpa   grave,   ferma   restando
          l'insindacabilita'  nel  merito delle scelte discrezionali.
          Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
          vigenti  nei casi di illecito arricchimento del dante causa
          e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
             1-bis.  Nel  giudizio di responsabilita', fermo restando
          il  potere  di  riduzione,  deve tenersi conto dei vantaggi
          comunque  conseguiti dall'amministrazione o dalla comunita'
          amministrata    in   relazione   al   comportamento   degli
          amministratori   o  dei  dipendenti  pubblici  soggetti  al
          giudizio di responsabilita'.
             1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la
          responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno
          espresso  voto  favorevole.  Nel caso di atti che rientrano
          nella   competenza   propria   degli   uffici   tecnici   o
          amministrativi   la   responsabilita'  non  si  estende  ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati   ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o  consentito
          l'esecuzione.
             1-quater.  Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,   la   Corte   dei   conti,  valutate  le  singole
          responsabilita',  condanna  ciascuno per la parte che vi ha
          preso.
             1-quinquies.  Nel  caso  di cui al comma 1-quater i soli
          concorrenti    che    abbiano    conseguito   un   illecito
          arricchimento  o  abbiano  agito con dolo sono responsabili
          solidalmente.  La  disposizione di cui al presente comma si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato  pronunciata  in  giudizio  pendente alla data di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In  tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
          estende  la  responsabilita' solidale e' effettuata in sede
          di ricorso per revocazione.
             2.  Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni  caso  in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
          e'   verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso  di
          occultamento   doloso  del  danno,  dalla  data  della  sua
          scoperta.
             2-bis.   Per   i  fatti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione  dell'art.  1,  comma  7, del decreto-legge 27
          agosto  1993,  n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  ottobre  1993, n. 423, la prescrizione si compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996.
             2-ter.  Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del  15  novembre  1993  e  per  i quali stia decorrendo un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie  entro  il  31  dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
          termine dato dal compiersi del decennio.
             3.  Qualora  la prescrizione del diritto al risarcimento
          sia  maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
          del  fatto,  rispondono  del  danno erariale i soggetti che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata.
             4.  La  Corte  dei  conti  giudica sulla responsabilita'
          amministrativa  degli  amministratori e dipendenti pubblici
          anche    quando   il   danno   sia   stato   cagionato   ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza,  per  i  fatti  commessi successivamente alla
          data di entrata in vigore della presente legge.».
             -  Si  riporta  il  testo  del quarto comma dell'art. 26
          della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034 (Istituzione dei
          tribunali amministrativi regionali):
             «4.  Nel  caso  in cui ravvisino la manifesta fondatezza
          ovvero   la  manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita'  o  infondatezza del ricorso, il tribunale
          amministrativo  regionale  e il Consiglio di Stato decidono
          con  sentenza  succintamente motivata. La motivazione della
          sentenza  puo'  consistere  in  un sintetico riferimento al
          punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se
          del  caso,  ad  un  precedente  conforme.  In ogni caso, il
          giudice  provvede anche sulle spese di giudizio, applicando
          le norme del codice di procedura civile.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96  del  codice di
          procedura civile:
             «Art.  96  (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
          la  parte  soccombente ha agito o resistito in giudizio con
          mala  fede  o  colpa  grave  [c.p.c.  220],  il giudice, su
          istanza  dell'altra  parte,  la  condanna,  oltre  che alle
          spese,  al  risarcimento  dei  danni,  che  liquida,  anche
          d'ufficio, nella sentenza.
             Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
          e'   stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare  [c.p.c.
          669-bis],  o  trascritta  domanda  giudiziale  [c.c.  2652,
          2818],  o  iscritta  ipoteca  giudiziale, oppure iniziata o
          compiuta  l'esecuzione forzata [c.c. 2920, 2927; c.p. 483],
          su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento
          dei  danni  [c.p.c. 97] l'attore o il creditore procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente.».
             - Si riporta il testo dell'art. 23-bis della gia' citata
          legge n. 1034 del 1971:
             «Art.  23-bis.  -  1. Le disposizioni di cui al presente
          articolo  si  applicano  nei giudizi davanti agli organi di
          giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
             a)  i  provvedimenti relativi a procedure di affidamento
          di    incarichi    di    progettazione   e   di   attivita'
          tecnico-amministrative ad esse connesse;
             b)   i   provvedimenti   relativi   alle   procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed   esecuzione   di  opere
          pubbliche  o  di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
          gara  e  gli  atti  di  esclusione dei concorrenti, nonche'
          quelli   relativi   alle  procedure  di  occupazione  e  di
          espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
             c)   i   provvedimenti   relativi   alle   procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed  esecuzione  di  servizi
          pubblici  e  forniture,  ivi compresi i bandi di gara e gli
          atti di esclusione dei concorrenti;
             d)    i    provvedimenti    adottati   dalle   autorita'
          amministrative indipendenti;
             e)   i   provvedimenti   relativi   alle   procedure  di
          privatizzazione   o   di  dismissione  di  imprese  o  beni
          pubblici,   nonche'   quelli  relativi  alla  costituzione,
          modificazione   o   soppressione  di  societa',  aziende  e
          istituzioni  ai  sensi  dell'art.  22  della legge 8 giugno
          1990, n. 142;
             f)  i  provvedimenti di nomina, adottati previa delibera
          del  Consiglio  dei ministri ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400;
             g)  i  provvedimenti di scioglimento degli enti locali e
          quelli    connessi   concernenti   la   formazione   e   il
          funzionamento degli organi.
             2.  I  termini  processuali  previsti  sono ridotti alla
          meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
             3.  Salva  l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
          tribunale  amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
          sulla  domanda  cautelare,  accertata  la  completezza  del
          contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
          ai  sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
          ricorso  evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
          sussistenza  di  un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
          con  ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
          udienza  successiva  al termine di trenta giorni dalla data
          di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
          cautelare  da parte del tribunale amministrativo regionale,
          ove  il  Consiglio  di  Stato  riformi l'ordinanza di primo
          grado,  la  pronunzia  di appello e' trasmessa al tribunale
          amministrativo  regionale per la fissazione dell'udienza di
          merito.  In  tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta giorni
          decorre  dalla  data di ricevimento dell'ordinanza da parte
          della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
          ne da' avviso alle parti.
             4.  Nel  giudizio  di  cui  al  comma 3 le parti possono
          depositare  documenti  entro  il termine di quindici giorni
          dal  deposito  o  dal ricevimento delle ordinanze di cui al
          medesimo   comma  e  possono  depositare  memorie  entro  i
          successivi dieci giorni.
             5.  Con  le  ordinanze  di  cui  al  comma 3, in caso di
          estrema  gravita'  ed  urgenza, il tribunale amministrativo
          regionale  o  il  Consiglio  di  Stato  possono disporre le
          opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
          sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
          buon esito del ricorso.
             6.  Nei  giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
          sentenza  e'  pubblicato  entro  sette  giorni  dalla  data
          dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
             7.  Il  termine per la proposizione dell'appello avverso
          la   sentenza   del   tribunale   amministrativo  regionale
          pronunciata  nei  giudizi  di  cui  al comma 1 e' di trenta
          giorni  dalla  notificazione  e  di centoventi giorni dalla
          pubblicazione  della  sentenza.  La  parte puo', al fine di
          ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della sentenza,
          proporre   appello  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
          pubblicazione  del  dispositivo, con riserva dei motivi, da
          proporre  entro  trenta giorni dalla notificazione ed entro
          centoventi  giorni  dalla comunicazione della pubblicazione
          della sentenza.
             8.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          anche  davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
          sospensione della sentenza appellata.».
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  246  del  decreto
          legislativo   12  aprile,  n.  163  (Codice  dei  contratti
          pubblici   relativi   a  lavori,  servizi  e  forniture  in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE), e
          successive modificazioni:
             «Art.   246   (Norme   processuali   ulteriori   per  le
          controversie   relative  a  infrastrutture  e  insediamenti
          produttivi).  -  1.  Nei  giudizi  davanti  agli  organi di
          giustizia   amministrativa   che   comunque  riguardino  le
          procedure  di  progettazione, approvazione, e realizzazione
          delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi e
          relative   attivita'   di   espropriazione,  occupazione  e
          asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, le
          disposizioni di cui all'art. 23-bis, legge 6 dicembre 1971,
          n.  1034 si applicano per quanto non espressamente previsto
          dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
             2.  Non  occorre  domanda  di fissazione dell'udienza di
          merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data
          di deposito del ricorso.
             3.  In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
          tiene  conto  delle probabili conseguenze del provvedimento
          stesso  per  tutti  gli  interessi che possono essere lesi,
          nonche'  del  preminente interesse nazionale alla sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
          del  pregiudizio  per  il  ricorrente,  il cui interesse va
          comunque  comparato  con  quello del soggetto aggiudicatore
          alla celere prosecuzione delle procedure.
             4.  La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non
          comporta  la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
          risarcimento  del  danno  eventualmente dovuto avviene solo
          per equivalente.
             5.  Le  disposizioni del comma 4 si applicano anche alle
          controversie  relative  alle  procedure di cui all'articolo
          140.».
             -  Il  suddetto  decreto  legislativo n. 163 del 2006 e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.
          100, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo
          2004,  n.  142  (Disposizioni  per  il  contenimento  e  la
          prevenzione   dell'inquinamento   acustico   derivante  dal
          traffico  veicolare,  a  norma  dell'art. 11 della legge 26
          ottobre  1995,  n.  447) e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 1° giugno 2004, n. 127.
             -  Si  riporta  l'allegato 1 annesso al suddetto decreto
          del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004:

        ---->   Vedere Allegato da pag. 138 a pag. 139  <----

             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 11 del
          suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del
          2004:
             «2.  Sono  fatte  salve  le  prescrizioni  inserite  nei
          provvedimenti   di  approvazione  di  progetti  definitivi,
          qualora  piu'  restrittive dei limiti previsti, antecedenti
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,   n.   383   (Regolamento   recante   disciplina  dei
          procedimenti  di  localizzazione  delle  opere di interesse
          statale)  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario.
             - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 163 del gia'
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
             «3.  Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  capo  il
          Ministero puo':
             a)  avvalersi  di  una  struttura  tecnica  di  missione
          composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
          dirigenti   delle  pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici
          individuati    dalle    regioni    o    province   autonome
          territorialmente   coinvolte,   nonche',   sulla   base  di
          specifici    incarichi    professionali   o   rapporti   di
          collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
          esperti  nella  gestione  di lavori pubblici e privati e di
          procedure  amministrative. La struttura tecnica di missione
          e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
          i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
          di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
          modalita'  stabilite  con  il  decreto  del  Ministro delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di cui al comma 6;
             b)  assumere,  per  esigenze  della  struttura medesima,
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa  selezione,  con  contratti  a  tempo determinato di
          durata  non  superiore  al  quinquennio rinnovabile per una
          sola volta;
             c)  avvalersi,  quali advisor, di societa' specializzate
          nella   progettazione  e  gestione  di  lavori  pubblici  e
          privati.».
             -  Si  riporta il testo del comma 40 dell'art. 145 della
          gia' citata legge n. 388 del 2000:
             «40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001
          e  5.164.589,99  euro  a  decorrere  dall'anno 2002, per la
          promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
          finanziamento  di  studi  e  ricerche.  A tale fine, per la
          razionalizzazione  degli  interventi  previsti ai sensi del
          presente    comma    e    per   la   valorizzazione   delle
          professionalita'  connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse
          nautiche,  negli  anni  successivi le risorse del fondo, in
          misura  non  inferiore  all'80  per  cento  delle dotazioni
          complessive  per  ciascun  anno, sono destinate a misure di
          sostegno  e  incentivazione  per  incentivazione per l'alta
          formazione  professionale tramite l'istituzione di un forum
          permanente   realizzato   da   una  o  piu'  ONLUS  per  la
          professionalita'   nautica   partecipate   da  istituti  di
          istruzione  universitaria  o  convenzionate con gli stessi.
          Tali  misure,  in  una  percentuale non superiore al 50 per
          cento,  possono  essere  destinate  dai  citati  enti  alla
          realizzazione,  tramite  il  recupero  di beni pubblici, di
          idonee    infrastrutture.    Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
          di attuazione delle disposizioni del presente comma.».
             -  La  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
          in  materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'   produttive)   e'   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
             -  La  direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  29 aprile 2004 e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 167.
             - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della gia'
          citata legge n. 443 del 2001, e successive modificazioni:
             «1.   Il   Governo,   nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali  delle  regioni, individua le infrastrutture
          pubbliche   e   private   e   gli  insediamenti  produttivi
          strategici   e   di   preminente   interesse  nazionale  da
          realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione   dei  costi  di  gestione  dei  complessi
          immobiliari  sedi  delle istituzioni dei presidi centrali e
          la  sicurezza  strategica  dello Stato e delle opere la cui
          rilevanza   culturale   trascende   i   confini  nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
          o  province  autonome interessate e inserito, previo parere
          del  CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nel  Documento di programmazione economico-finanziaria, con
          l'indicazione  dei  relativi stanziamenti. Nell'individuare
          le  infrastrutture  e gli insediamenti strategici di cui al
          presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
          riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
          nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
          strategica      e     di     contenimento     dei     costi
          dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
          l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
          nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  2  dicembre  1997,  n.  509. Il programma tiene
          conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
          programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
          Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          i-ter),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
          entro  il  31  dicembre  2001.  Gli interventi previsti dal
          programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
          quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
          individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
          dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
          intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
          risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
          intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
          Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
          fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
          opere.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 185 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «1.  Non rientrano nel campo di applicazione della parte
          quarta del presente decreto:
             a)  le  emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
          nell'atmosfera;
             b)  in  quanto  regolati da altre disposizioni normative
          che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
             1)  le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato
          liquido;
             2) i rifiuti radioattivi;
             3) i materiali esplosivi in disuso;
             4)    i    rifiuti    risultanti    dalla   prospezione,
          dall'estrazione,  dal  trattamento, dall'ammasso di risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave;
             5)  le  carogne  ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
          fecali   ed   altre  sostanze  naturali  e  non  pericolose
          utilizzate nell'attivita' agricola;
             c)  i  materiali  vegetali,  le terre e il pietrame, non
          contaminati  in  misura superiore ai limiti stabiliti dalle
          norme  vigenti, provenienti dalle attivita' di manutenzione
          di alvei di scolo ed irrigui.
             «c-bis)  il suolo non contaminato e altro materiale allo
          stato   naturale   escavato  nel  corso  dell'attivita'  di
          costruzione,   ove   sia   certo  che  il  materiale  sara'
          utilizzato  a fini di costruzione allo stato naturale nello
          stesso sito in cui e' stato scavato.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 186 del
          succitato  decreto  legislativo n. 152 del 2006, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1.  Fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 185, le
          terre  e  rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
          sottoprodotti,  possono  essere  utilizzate  per reinterri,
          riempimenti,  rimodellazioni  e  rilevati purche': a) siano
          impiegate  direttamente  nell'ambito  di opere o interventi
          preventivamente  individuati  e definiti; b) sin dalla fase
          della  produzione  vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
          c)  l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo
          sia  tecnicamente  possibile senza necessita' di preventivo
          trattamento  o di trasformazioni preliminari per soddisfare
          i  requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a
          garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e,
          piu'  in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e
          quantitativamente    diversi   da   quelli   ordinariamente
          consentiti  ed  autorizzati per il sito dove sono destinate
          ad  essere  utilizzate; d) sia garantito un elevato livello
          di  tutela  ambientale; e) sia accertato che non provengono
          da  siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica
          ai  sensi  del  titolo  V  della  parte quarta del presente
          decreto;    f)   le   loro   caratteristiche   chimiche   e
          chimico-fisiche  siano  tali  che  il loro impiego nel sito
          prescelto  non  determini  rischi  per  la  salute e per la
          qualita'  delle  matrici  ambientali interessate ed avvenga
          nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali
          e  sotterranee,  della  flora, della fauna, degli habitat e
          delle  aree  naturali  protette. In particolare deve essere
          dimostrato   che   il   materiale   da  utilizzare  non  e'
          contaminato  con  riferimento  alla  destinazione d'uso del
          medesimo,  nonche' la compatibilita' di detto materiale con
          il  sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale
          utilizzo  sia  dimostrata.  L'impiego di terre da scavo nei
          processi  industriali  come  sottoprodotti, in sostituzione
          dei  materiali  di  cava,  e' consentito nel rispetto delle
          condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).».