Art. 20 ter 
 
 
   Interventi urgenti connessi all'attivita' di protezione civile 
 
  1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di
protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica  e
la manutenzione delle reti strumentali  di  monitoraggio,  l'Istituto
nazionale di geofisica e  vulcanologia  (INGV)  e'  autorizzato,  nei
limiti delle risorse finanziarie  che  verranno  assegnate  nell'anno
2013  dal  Dipartimento   della   protezione   civile,   sulla   base
dell'accordo quadro decennale, a prorogare, anche  oltre  i  sessanta
mesi, in deroga all'articolo 5 del decreto  legislativo  6  settembre
2001,  n.  368,  i  contratti  a  tempo  determinato  del   personale
ricercatore  e  tecnologo  in  servizio,  in  attesa  del   contratto
collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento  della
funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  l'articolo  5  del  decreto  legislativo  6
          settembre  2001,  n.  368   (Attuazione   della   direttiva
          1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro  a  tempo
          determinato concluso  dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal  CES),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235. 
              "Art. 5. Scadenza del termine  e  sanzioni  Successione
          dei contratti. 
              1. Se il rapporto di lavoro continua dopo  la  scadenza
          del  termine   inizialmente   fissato   o   successivamente
          prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro  e'
          tenuto a  corrispondere  al  lavoratore  una  maggiorazione
          della retribuzione per ogni  giorno  di  continuazione  del
          rapporto pari al venti per  cento  fino  al  decimo  giorno
          successivo,  al  quaranta  per  cento  per  ciascun  giorno
          ulteriore. 
              2.  Se  il  rapporto  di  lavoro  continua   oltre   il
          trentesimo giorno in caso di contratto di durata  inferiore
          a sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo  di  cui
          al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno  negli
          altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
          dalla scadenza dei predetti termini. 
              2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2,  il  datore  di
          lavoro ha l'onere di comunicare  al  Centro  per  l'impiego
          territorialmente competente, entro la scadenza del  termine
          inizialmente fissato, che  il  rapporto  continuera'  oltre
          tale  termine,   indicando   altresi'   la   durata   della
          prosecuzione. Le modalita' di  comunicazione  sono  fissate
          con decreto di natura non regolamentare del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un  mese
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine,  ai
          sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
          mesi, ovvero novanta giorni dalla data di  scadenza  di  un
          contratto di durata  superiore  ai  sei  mesi,  il  secondo
          contratto si considera a tempo indeterminato.  I  contratti
          collettivi di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  possono
          prevedere, stabilendone le  condizioni,  la  riduzione  dei
          predetti periodi, rispettivamente, fino a  venti  giorni  e
          trenta giorni  nei  casi  in  cui  l'assunzione  a  termine
          avvenga   nell'ambito   di   un   processo    organizzativo
          determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal  lancio
          di   un   prodotto   o   di   un    servizio    innovativo;
          dall'implementazione   di    un    rilevante    cambiamento
          tecnologico; dalla fase supplementare di  un  significativo
          progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga
          di una commessa consistente. In mancanza di  un  intervento
          della contrattazione collettiva, ai  sensi  del  precedente
          periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, sentite le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
          le specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo
          precedente, operano le riduzioni ivi  previste.  I  termini
          ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
          attivita' di cui al  comma  4-ter  e  in  ogni  altro  caso
          previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
          dalle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
          rappresentative sul piano nazionale. 
              4. Quando si tratta  di  due  assunzioni  successive  a
          termine, intendendosi  per  tali  quelle  effettuate  senza
          alcuna soluzione di continuita', il rapporto di  lavoro  si
          considera a tempo indeterminato dalla data di  stipulazione
          del primo contratto. 
              4-bis. Ferma restando la disciplina  della  successione
          di contratti di cui  ai  commi  precedenti  e  fatte  salve
          diverse disposizioni di contratti  collettivi  stipulati  a
          livello  nazionale,  territoriale  o   aziendale   con   le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto  di
          successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di
          mansioni equivalenti il rapporto di lavoro  fra  lo  stesso
          datore   di   lavoro   e   lo   stesso   lavoratore   abbia
          complessivamente superato i trentasei mesi  comprensivi  di
          proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di
          interruzione che intercorrono tra un contratto  e  l'altro,
          il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
          sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo  massimo
          di trentasei mesi si tiene altresi' conto  dei  periodi  di
          missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
          i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo
          1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, inerente alla somministrazione di  lavoro  a
          tempo determinato. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
          contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
          stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
          avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
          competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
          rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          cui il lavoratore sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono con  avvisi  comuni  la  durata  del
          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto
          della descritta procedura, nonche' nel caso di  superamento
          del termine stabilito  nel  medesimo  contratto,  il  nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato . 
              4-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  non
          trovano  applicazione   nei   confronti   delle   attivita'
          stagionali  definite  dal  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive  modifiche
          e integrazioni, nonche' di quelle che  saranno  individuate
          dagli avvisi comuni e dai  contratti  collettivi  nazionali
          stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei  datori
          di lavoro comparativamente piu' rappresentative. 
              4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di  uno  o
          piu' contratti a termine presso la  stessa  azienda,  abbia
          prestato attivita' lavorativa per un  periodo  superiore  a
          sei mesi ha diritto  di  precedenza,  fatte  salve  diverse
          disposizioni di contratti collettivi  stipulati  a  livello
          nazionale, territoriale o aziendale con  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale,   nelle   assunzioni   a   tempo   indeterminato
          effettuate dal datore di lavoro entro i  successivi  dodici
          mesi  con  riferimento  alle  mansioni  gia'  espletate  in
          esecuzione dei rapporti a termine. 
              4-quinquies. Il lavoratore assunto  a  termine  per  lo
          svolgimento  di  attivita'   stagionali   ha   diritto   di
          precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da  parte
          dello stesso datore di lavoro  per  le  medesime  attivita'
          stagionali. 
              4-sexies. Il diritto di  precedenza  di  cui  ai  commi
          4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a  condizione
          che  il  lavoratore  manifesti  in  tal  senso  la  propria
          volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
          e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto  stesso  e
          si estingue entro un anno  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro.".