Art. 20 Comunicazione all'osservatorio sui contratti pubblici 1. I contratti di servizi e forniture, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice dei contratti pubblici, nonche' dalle istruzioni emanate dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).