Art. 20 
 
                            Norme finali 
 
  1. Nel caso in cui, alla data di concessione delle agevolazioni  di
cui al presente decreto, risulti cessato il periodo  di  vigenza  del
Regolamento (CE) n. 1998/2006, le stesse agevolazioni  sono  concesse
ai soggetti di cui all'art. 3 ai sensi e nei limiti  della  normativa
comunitaria in materia di aiuti di  importanza  minore  vigente  alla
predetta data, fatti salvi gli importi massimi di aiuto  per  singola
impresa previsti all'art. 4, comma 2. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 aprile 2013 
 
                        Il Ministro dello sviluppo economico: Passera 
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 230