Art. 20 Norme finali 1. Nel caso in cui, alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, risulti cessato il periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le stesse agevolazioni sono concesse ai soggetti di cui all'art. 3 ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di importanza minore vigente alla predetta data, fatti salvi gli importi massimi di aiuto per singola impresa previsti all'art. 4, comma 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2013 Il Ministro dello sviluppo economico: Passera Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 230