Art. 20 
 
 
Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni  di  alimenti  e
                               bevande 
 
  1. Alla tabella A, parte II, allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato. 
  2. (( Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le  parole:
«somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «somministrazioni di alimenti e  bevande,  effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni». )) 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La  tabella  A,  parte  II,  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre
          1972, n. 292, S.O. 
              Si riporta il  n.  121  della  tabella  A,  parte  III,
          allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  ,  n.
          633 del 1972, come modificata dalla presente legge: 
              "Tabella A - Parte III - Beni  e  servizi  soggetti  ad
          aliquota ridotta. 
              Parte III 
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 
              (Omissis). 
              121)   somministrazioni   di   alimenti   e    bevande;
          prestazioni di servizi dipendenti da contratti  di  appalto
          aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di  alimenti
          e  bevande;  somministrazioni   di   alimenti   e   bevande
          effettuate   anche   mediante   distributori    automatici;
          prestazioni;".