(Allegato-art. 20)
                               Art. 20 
 
   Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo 
 
  1. Il Garante pubblica i dati relativi al bilancio di previsione  e
a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,  aggregata  e
semplificata, anche con il ricorso a  rappresentazioni  grafiche,  al
fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.