Art. 20 
 
                  Riprogrammazione degli interventi 
            del Piano nazionale della sicurezza stradale 
 
  1. ((Con ricognizione, da completare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare)) con i
soggetti  beneficiari,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e   dei
trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del  1°  e
2°  Programma  annuale  di  attuazione  del  Piano  Nazionale   della
Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999,  n.  488.
Ove dalla  predetta  ricognizione  risultino  interventi  non  ancora
avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa
sono revocati con uno o piu' decreti, di  natura  non  regolamentare,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. ((Le risorse derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  sono
iscritte  nello   stato   di   previsione   del   Ministero))   delle
infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in
cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza  stradale,
((concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza  di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche'  al  finanziamento
della realizzazione e della messa in sicurezza  dei  tratti  stradali
mancanti per dare continuita'  all'asse  viario  Terni-Rieti)),  alla
prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione  del  Piano
Nazionale della  Sicurezza  Stradale  ed  all'implementazione  ed  al
miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale
in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  56  della  legge  29
luglio 2010, n. 120. 
  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati  iscritte  in  conto
residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  nel
triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2. 
  4. Il programma  da  cofinanziare  e'  definito  sulla  base  delle
proposte formulate dalle Regioni a  seguito  di  specifica  procedura
fondata su criteri di selezione che  tengono  prioritariamente  conto
dell'importanza  degli  interventi  in   termini   di   effetti   sul
miglioramento della sicurezza stradale ((di cui al comma 2)) e  della
loro immediata cantierabilita'. 
  5. ((Il Ministro)) dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare le variazioni di bilancio  conseguenti  all'attuazione  del
presente articolo. 
  ((5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio
relativo alle violazioni del codice della strada, di cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  l'effettiva  disponibilita'
delle risorse destinate al finanziamento  dei  programmi  annuali  di
attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale,  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Tale
somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro
cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione
di cui al periodo precedente  non  si  applica  alle  violazioni  del
presente codice per cui e'  prevista  la  sanzione  accessoria  della
confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida»;)) 
  (( b)al comma 2:)) 
  ((1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;)) 
  ((2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;)) 
  (( c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) 
  ((«2.1.  Qualora  l'agente  accertatore  sia   munito   di   idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal  comma
2, e' ammesso ad effettuare immediatamente,  nelle  mani  dell'agente
accertatore medesimo, il pagamento mediante  strumenti  di  pagamento
elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma
1. L'agente trasmette il verbale  al  proprio  comando  o  ufficio  e
rilascia al trasgressore una ricevuta della somma  riscossa,  facendo
menzione del pagamento  nella  copia  del  verbale  che  consegna  al
trasgressore medesimo»;)) 
  (( d) al comma 2-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Qualora l'agente accertatore sia dotato di  idonea  apparecchiatura,
il conducente puo' effettuare il pagamento anche  mediante  strumenti
di pagamento elettronico»;)) 
  (( e) al comma 2-ter, le parole:  «alla  meta'  del  massimo»  sono
sostituite dalle seguenti: «al minimo».)) 
  ((5-ter.   Il   Ministro   dell'interno,   sentito   il    Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   promuove   la   stipulazione   di
convenzioni con banche, con la societa'  Poste  italiane  Spa  e  con
altri intermediari finanziari al fine  di  favorire,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione  dei  pagamenti
mediante strumenti di pagamento  elettronico  previsti  dall'articolo
202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del  presente
articolo.)) 
  ((5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
i Ministri della giustizia, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, entro quattro mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le  procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti
abilitati all'utilizzo della posta  medesima,  escludendo  l'addebito
delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 23-12-1999 n. 488  reca  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge finanziaria 2000) ed e' pubblicata nella Gazz.  Uff.
          27 dicembre 1999, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  56  della  legge  29
          luglio 2010,  120  Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
          stradale, pubblicata nella Gazz. Uff. 29  luglio  2010,  n.
          175, S.O. : 
              "Art.  56  (Raccolta  e   invio   dei   dati   relativi
          all'incidentalita' stradale) 
              1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale
          di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con  decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto  con  il   Ministro   dell'interno,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono fissati i
          termini  e  le  modalita'  per  la  trasmissione,  in   via
          telematica, dei dati relativi  all'incidentalita'  stradale
          da parte delle Forze dell'ordine e  degli  enti  locali  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento  degli  archivi
          previsti dagli articoli 225 e 226 del  decreto  legislativo
          n. 285 del 1992. 
              2. Per la predisposizione della  dotazione  strumentale
          necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma  1
          e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2010 e  2011.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  202  del  D.Lgs.
          30-4-1992 n. 285 
              recante il Nuovo codice della strada. Pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 202 Pagamento in misura ridotta 
              1. Per le violazioni per le quali  il  presente  codice
          stabilisce una sanzione  amministrativa  pecuniaria,  ferma
          restando   l'applicazione    delle    eventuali    sanzioni
          accessorie, il trasgressore  e'  ammesso  a  pagare,  entro
          sessanta giorni dalla contestazione o dalla  notificazione,
          una somma pari al minimo fissato dalle  singole  norme.Tale
          somma e' ridotta del  30  per  cento  se  il  pagamento  e'
          effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o  dalla
          notificazione. La riduzione di cui  al  periodo  precedente
          non si applica alle violazioni del presente codice per  cui
          e' prevista  la  sanzione  accessoria  della  confisca  del
          veicolo, ai sensi del  comma  3  dell'articolo  210,  e  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida. 
              2. Il trasgressore puo' corrispondere la  somma  dovuta
          presso l'ufficio dal  quale  dipende  l'agente  accertatore
          oppure a mezzo di versamento  in  conto  corrente  postale,
          oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo  di  conto
          corrente bancarioovvero  mediante  strumenti  di  pagamento
          elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o  notificato
          devono essere indicate le modalita' di  pagamento,  con  il
          richiamo delle  norme  sui  versamenti  in  conto  corrente
          postale, o, eventualmente,  su  quelli  in  conto  corrente
          bancarioovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. 
              2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di  idonea
          apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto  previsto
          dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
          mani  dell'agente  accertatore   medesimo,   il   pagamento
          mediante strumenti di pagamento elettronico,  nella  misura
          ridotta di cui al secondo periodo  del  comma  1.  L'agente
          trasmette  il  verbale  al  proprio  comando  o  ufficio  e
          rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna al trasgressore medesimo 
              2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2,  quando
          la violazione degli articoli 142, commi  9  e  9-bis,  148,
          167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico  superiore
          al 10 per cento della massa  complessiva  a  pieno  carico,
          174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa  da
          un conducente titolare di patente di guida di categoria  C,
          C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto
          di persone o cose, il conducente e' ammesso  ad  effettuare
          immediatamente,  nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
          pagamento in misura ridotta di cui  al  comma  1.  L'agente
          trasmette al proprio comando o  ufficio  il  verbale  e  la
          somma riscossa e  ne  rilascia  ricevuta  al  trasgressore,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna  al  trasgressore   medesimo.   Qualora   l'agente
          accertatore  sia  dotato  di  idonea  apparecchiatura,   il
          conducente puo'  effettuare  il  pagamento  anche  mediante
          strumenti di pagamento elettronico. 
              2-ter. Qualora il trasgressore  non  si  avvalga  della
          facolta' di  cui  al  comma  2-bis,  e'  tenuto  a  versare
          all'agente accertatore, a titolo  di  cauzione,  una  somma
          pari al minimo della sanzione pecuniaria  prevista  per  la
          violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione
          nel verbale di contestazione della violazione. La  cauzione
          e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore
          dipende. 
              2-quater. In mancanza del versamento della cauzione  di
          cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del
          veicolo fino a quando non sia stato adempiuto  il  predetto
          onere e, comunque, per un periodo non superiore a  sessanta
          giorni. Il veicolo sottoposto  a  fermo  amministrativo  e'
          affidato  in  custodia,  a  spese  del  responsabile  della
          violazione, ad uno dei soggetti individuati  ai  sensi  del
          comma 1 dell'articolo 214-bis. 
              3. Il pagamento in misura  ridotta  non  e'  consentito
          quando il trasgressore non abbia ottemperato  all'invito  a
          fermarsi ovvero, trattandosi di  conducente  di  veicolo  a
          motore,  si  sia  rifiutato  di  esibire  il  documento  di
          circolazione,  la  patente  di  guida  o  qualsiasi   altro
          documento che, ai sensi delle presenti  norme,  deve  avere
          con se'; in tal caso  il  verbale  di  contestazione  della
          violazione deve essere trasmesso al  prefetto  entro  dieci
          giorni dell'identificazione. 
              3-bis. Il pagamento in misura ridotta  non  e'  inoltre
          consentito per le violazioni previste  dagli  articoli  83,
          comma 6; 88, comma 3; 97, comma  9;  100,  comma  12;  113,
          comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124,  comma  4;  136,
          comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216,  comma  6;  217,
          comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni  il  verbale  di
          contestazione e' trasmesso  al  prefetto  del  luogo  della
          commessa violazione entro dieci giorni. "