Art. 20 
 
 
               Corsi di laurea ad accesso programmato 
 
  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.  21  e'
abrogato.  L'articolo  4  del  citato  decreto  legislativo  non   e'
applicato alle procedure relative agli esami di ammissione  ai  corsi
universitari gia' indette e non ancora concluse alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  (( 1-bis. I  partecipanti  agli  esami  di  ammissione  per  l'anno
accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina  e  chirurgia,
odontoiatria, medicina veterinaria nonche' a quelli finalizzati  alla
formazione di architetto, che avrebbero avuto  diritto  al  punteggio
relativo  alla  valutazione  del   percorso   scolastico   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 3,  lettera  b),  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  12  giugno  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che,
in assenza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi  in  quanto
sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero  massimo  di
posti  disponibili  fissato  dai  relativi  decreti  ministeriali  di
programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a
iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto
e  l'ordine  di   preferenza   delle   sedi   indicate   al   momento
dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede  alla  quale  avrebbero
potuto iscriversi in base alla graduatoria  di  diritto  che  sarebbe
conseguita all'applicazione  del  suddetto  decreto,  in  assenza  di
rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono
altresi'  scegliere  di   iscriversi   in   sovrannumero,   nell'anno
accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso  di  studi
prescelto, secondo  le  previsioni  del  periodo  precedente.  Ove  i
suddetti  partecipanti  scelgano  di   iscriversi   in   sovrannumero
nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo  o  al  secondo
anno di corso e' effettuata con il  riconoscimento,  da  parte  degli
atenei, dei crediti gia' acquisiti nell'anno accademico 2013/2014  in
insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. 
  1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si  sono  iscritti
ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede  diversa  da  quella  alla
quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi  ai  sensi  del  medesimo
comma  1-bis  possono  trasferirsi  nella  suddetta  sede   nell'anno
accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte  degli  atenei,
dei  crediti  gia'  acquisiti  nell'anno  accademico   2013/2014   in
insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. 
  1-quater.  Ai  fini  dei  commi  1-bis  e   1-ter,   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al  termine  delle
immatricolazioni  dell'anno  accademico   2013/2014   relative   alla
graduatoria  del  30  settembre  2013,  riapre   la   procedura   per
l'inserimento del voto di maturita' da parte di tutti i candidati che
hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che  non  abbiano
provveduto al predetto  inserimento  entro  i  termini  previsti  dal
citato decreto ministeriale 12 giugno 2013. 
  1-quinquies. Le universita' sedi di corsi di laurea in  professioni
sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a  iscriversi
in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico
2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e  1-ter,  i
partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014
che, in assenza delle disposizioni di cui al  comma  1  del  presente
articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera
b), del decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
152 del 1º luglio 2013, e dall'articolo l, comma 6, lettera  b),  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca n. 615 del 15  luglio  2013,  come  recepiti  dai  rispettivi
bandi, si sarebbero potuti iscrivere  ai  suddetti  corsi  in  quanto
collocati  in  graduatoria  entro  il   numero   massimo   di   posti
disponibili. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  14
          gennaio 2008, n. 21,  abrogato  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32. 
              Si riporta il testo del comma 3, lett b), dell'articolo
          10    del    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  1°  luglio   2013
          (Modalita' e contenuti delle prove di ammissione  ai  corsi
          di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno
          accademico 2013/2014): 
              "Art. 10. Graduatorie, Soglia  di  punteggio  minimo  e
          Valutazione delle prove. 
              1.   Nell'ambito   dei   posti   disponibili   per   le
          immatricolazioni, sono ammessi ai  corsi  di  laurea  e  di
          laurea magistrale, di cui agli articoli  2,  4,  5  e  6  i
          candidati comunitari e non comunitari di  cui  all'art.  26
          della legge n. 189/2002 nonche', nell'ambito della relativa
          riserva di posti,  i  candidati  non  comunitari  residenti
          all'estero,  secondo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
          conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati  appartenenti
          a tutte le predette categorie e che  abbiano  ottenuto  nel
          test un punteggio minimo pari a venti (20) punti. 
              2.  I  posti   eventualmente   non   utilizzati   nella
          graduatoria   dei   cittadini   extracomunitari   residenti
          all'estero, verranno utilizzati per  lo  scorrimento  della
          graduatoria dei cittadini comunitari e  non  comunitari  di
          cui all'articolo 26 della legge n. 189  del  2002,  qualora
          previsto    nei    successivi    specifici    decreti    di
          programmazione. 
              3. Per la valutazione delle prove di cui agli  articoli
          2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri: 
              a) valutazione del test (max 90 punti): 
              - 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
              - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 
              - 0 punti per ogni risposta non data; 
              b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti). 
              Il  punteggio  viene   attribuito   esclusivamente   ai
          candidati che hanno ottenuto un  voto  all'esame  di  stato
          almeno pari a 80/100  e  il  cui  voto  sia  non  inferiore
          all'80esimo percentile della distribuzione dei  voti  della
          propria commissione d'esame  nell'anno  scolastico  2012/13
          secondo la seguente tabella: 
              Voto dell'esame di Stato  non  inferiore  all'80  esimo
          percentile e pari a: Punteggio 
              100 e lode 10 punti 
              99-100 9 punti 
              97-98 8 punti 
              95-96 7 punti 
              93-94 6 punti 
              91-92 5 punti 
              89-90 4 punti 
              86-87-88 3 punti 
              83-84-85 2 punti 
              80-81-82 1 punto 
                
              Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio e'
          attribuito  dalle  singole  universita'   secondo   criteri
          autonomamente determinati in conformita' a quanto stabilito
          dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21. 
              Per i candidati che  hanno  conseguito  il  diploma  di
          Stato  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   non
          valutato  in  centesimi,  il  voto  viene   convertito   in
          centesimi con i criteri di cui all'allegato 2. 
              Per i candidati che hanno conseguito un titolo  estero,
          il voto dell'esame di stato viene convertito  in  centesimi
          con i criteri di  cui  all'allegato  2  e  rapportato  alla
          distribuzione dei voti di diploma degli studenti  di  tutte
          le  scuole  di  istruzione  secondaria  di  secondo   grado
          appartenenti al sistema nazionale di  istruzione  nell'anno
          scolastico 2012/13. 
              Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni
          scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013  e  nei  casi  in
          cui, comunque, non sia  possibile  associare  il  candidato
          alla  propria   commissione   di   esame,   si   applicano,
          nell'ordine, i seguenti criteri: 
              - i percentili a livello provinciale dell'a.s.  2012/13
          relativi alla medesima tipologia di diploma; 
              - i percentili a livello  nazionale  dell'a.s.  2012/13
          relativi alla medesima tipologia di diploma. 
              I  voti  dell'esame  di  stato   riferiti   all'80esimo
          percentile  di  riferimento  sono  pubblicati  sul  portale
          Universitaly del Ministero (www.universitaly.it)  entro  il
          30 agosto 2013. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del dell'articolo 1,  comma  6  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca n. 165 del 15 luglio 2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Pubblicato nella  Gazz.  Uff.  6  agosto
          2013, n. 183 (Definizione delle modalita' di svolgimento  e
          delle caratteristiche delle prove di accesso  ai  corsi  di
          laurea magistrale  quinquennale,  a  ciclo  unico,  di  cui
          all'articolo  3,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella  scuola
          dell'infanzia e nella scuola primaria, e di valorizzazione,
          agli stessi fini, del servizio eventualmente  svolto  e  di
          particolari titoli accademici, ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 3 del medesimo decreto): 
              "Art. 1. Accesso al  corso  di  laurea  magistrale  per
          l'insegnamento nella scuola dell'infanzia  e  nella  scuola
          primaria 
              (Omissis). 
              6. Per la valutazione della prova si  tiene  conto  dei
          seguenti criteri: 
              a) valutazione del test (max 90 punti): 
              1,125 punti per ogni risposta esatta; 
              0 punti per ogni risposta errata o non data; 
              b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti). 
              Il punteggio di cui alla lettera b) e' attribuito dalle
          singole   universita'   secondo    criteri    autonomamente
          determinati in conformita' a quanto stabilito  dal  decreto
          legislativo 14 gennaio 2008, n. 21. 
              (Omissis).".