Art. 20 Comitato consultivo 1. Il comitato consultivo definisce le modalita' del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, che ne stabilisce altresi' le modalita' di collegamento con l'Autorita' nazionale - UAMA, cui e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali e' richiesto il parere del comitato. 2. L'Autorita' nazionale - UAMA verifica che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi. 3. I rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, appartengono al personale di ruolo delle medesime amministrazioni.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri.».