Art. 20 
 
                         Comitato consultivo 
 
  1. Il  comitato  consultivo  definisce  le  modalita'  del  proprio
funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli  affari
esteri, che ne stabilisce altresi' le modalita' di  collegamento  con
l'Autorita' nazionale - UAMA,  cui  e'  demandata  l'istruttoria  dei
procedimenti per i quali e' richiesto il parere del comitato. 
  2. L'Autorita' nazionale -  UAMA  verifica  che  la  documentazione
inerente  a  ciascuna  operazione  sia  completa,   con   particolare
riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi. 
  3. I rappresentanti delle amministrazioni di  cui  all'articolo  7,
comma 2, della  legge,  appartengono  al  personale  di  ruolo  delle
medesime amministrazioni. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge  9  luglio
          1990, n. 185, e' il seguente: 
              «2. Il Comitato e' nominato con  decreto  del  Ministro
          degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
          Ministero degli affari esteri, di  grado  non  inferiore  a
          Ministro  plenipotenziario,  che  lo   presiede,   da   due
          rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della  difesa  e
          del commercio con l'estero,  e  da  un  rappresentante  dei
          Ministeri delle finanze, dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   delle    partecipazioni    statali    e
          dell'ambiente. Nello  stesso  decreto  vengono  nominati  i
          supplenti di tutti i componenti effettivi. Le  funzioni  di
          segretario sono assolte da un funzionario  diplomatico  del
          Ministero degli affari esteri.».