Art. 20 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi  alla  valutazione  della
performance e alla distribuzione dei premi al personale. 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi
all'ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla   performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi
all'entita'  del  premio  mediamente   conseguibile   dal   personale
dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi  alla  distribuzione
del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto
del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei  premi
e  degli  incentivi,  nonche'   i   dati   relativi   al   grado   di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i  dirigenti
sia per i dipendenti. 
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  altresi',  i  dati
relativi ai livelli di benessere organizzativo.