Art. 20 
 
(Riprogrammazione interventi  del  Piano  nazionale  della  sicurezza
                              stradale) 
 
  1. Con ricognizione, da completarsi  entro  sessanta  giorni  dalla
data del presente  decreto  legge,  da  effettuarsi  con  i  soggetti
beneficiari,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti
verifica lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  del  1°  e  2°
Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale  della  Sicurezza
Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488.  Ove  dalla
predetta ricognizione  risultino  interventi  non  ancora  avviati  i
corrispondenti finanziamenti ed i  relativi  impegni  di  spesa  sono
revocati con uno o piu' decreti, di  natura  non  regolamentare,  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2.  Le  risorse  derivanti  dalle  revoche  ai  finanziamenti  sono
iscritte nel  bilancio  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e sono destinate alla realizzazione in  cofinanziamento  di
un programma di interventi di sicurezza stradale,  alla  prosecuzione
del monitoraggio dei Programmi  di  attuazione  del  Piano  Nazionale
della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed  al  miglioramento
del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale  in  coerenza
con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio  2010,  n.
120. 
  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati  iscritte  in  conto
residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  nel
triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2. 
  4. Il programma  da  cofinanziare  e'  definito  sulla  base  delle
proposte formulate dalle Regioni a  seguito  di  specifica  procedura
fondata su criteri di selezione che  tengono  prioritariamente  conto
dell'importanza  degli  interventi  in   termini   di   effetti   sul
miglioramento  della  sicurezza  stradale  e  della  loro   immediata
cantierabilita'. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le variazioni di bilancio  conseguenti  all'attuazione  del
presente articolo