Art. 20 
 
 
 Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori 
 
  1.  Chiunque  intende  porre  in  esercizio  uno  stabilimento   di
allevamento  o  di  fornitura  presenta  domanda  di   autorizzazione
all'autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 2. 
  2.  Chiunque  intende  porre  in  esercizio  uno  stabilimento   di
utilizzazione  presenta  domanda  di  autorizzazione  al   Ministero,
autorita' competente di cui all'articolo  4,  comma  5.  Non  possono
presentare domanda ai sensi  del  presente  comma  coloro  che  hanno
riportato  condanne  con  sentenze  passate  in   giudicato   o   con
l'applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti   di   cui
all'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati  di
cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice  penale,  nonche'
per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n.
201. 
  3. Il rilascio dell'autorizzazione  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
subordinato alla verifica ispettiva del rispetto dei requisiti di cui
agli articoli 22, 23, 24, 25, 27 e  agli  allegati  III  e  VIII  del
presente decreto. 
  4. Nell'autorizzazione di cui ai commi 1  e  2  sono  riportate  le
seguenti informazioni: 
  a) la persona fisica o giuridica  titolare  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f); 
  b) la sede dello stabilimento e le specie animali stabulate; 
  c) la persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h); 
  d) il medico veterinario di cui all'articolo 24. 
  5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2  ha  una  durata  di  sei
anni,  salvo  l'adozione  da  parte  dell'autorita'   competente   di
provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'articolo 21. 
  6. Le modifiche significative alla  struttura  o  al  funzionamento
dello  stabilimento  di  un  allevatore,  fornitore  o  utilizzatore,
compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti cui al comma 4,
sono comunicate preventivamente all'autorita' competente al  rilascio
dell'autorizzazione  che,  se  del  caso,  provvede  alla  variazione
dell'autorizzazione. 
  7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti  regionali,  il
comune tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e
di fornitura autorizzati e ne trasmette copia  al  Ministero  e  alla
regione o provincia autonoma. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il  testo  dell'art.  444  del  codice  di  procedura
          penale, recita: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater  1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'art. 99, quarto comma, del codice penale,  qualora  la
          pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». 
              - Il testo degli articoli 544-bis, 544-ter  e  727  del
          codice penale, recita: 
              «Art. 544-bis (Uccisione di animali). -  Chiunque,  per
          crudelta' o  senza  necessita',  cagiona  la  morte  di  un
          animale e' punito con la reclusione da quattro mesi  a  due
          anni.». 
              «544-ter (Maltrattamento di animali). -  Chiunque,  per
          crudelta' o senza necessita', cagiona  una  lesione  ad  un
          animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
          fatiche   o   a   lavori   insopportabili   per   le    sue
          caratteristiche ecologiche e' punito con la  reclusione  da
          tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 
              La stessa pena si applica a chiunque  somministra  agli
          animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone
          a trattamenti che procurano  un  danno  alla  salute  degli
          stessi. 
              La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al
          primo comma deriva la morte dell'animale.». 
              «Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque  abbandona
          animali domestici o che abbiano acquisito  abitudini  della
          cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un  anno  o  con
          l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque detiene  animali  in
          condizioni incompatibili con la loro natura,  e  produttive
          di gravi sofferenze.». 
              - Il testo degli articoli 4 e 5 della  citata  legge  4
          novembre 2010, n. 201, recita: 
              «Art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia).  -
          1. Chiunque, al fine di procurare  a  se'  o  ad  altri  un
          profitto, reiteratamente o tramite  attivita'  organizzate,
          introduce nel territorio nazionale animali da compagnia  di
          cui all'allegato  I,  parte  A,  del  regolamento  (CE)  n.
          998/2003 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          maggio  2003,  privi  di  sistemi   per   l'identificazione
          individuale e delle necessarie certificazioni  sanitarie  e
          non muniti, ove richiesto, di  passaporto  individuale,  e'
          punito con la reclusione da tre mesi a un  anno  e  con  la
          multa da euro 3.000 a euro 15.000. 
              2. La pena di cui al comma  1  si  applica  altresi'  a
          chiunque, al  fine  di  procurare  a  se'  o  ad  altri  un
          profitto, trasporta,  cede  o  riceve  a  qualunque  titolo
          animali da compagnia di cui all'allegato I,  parte  A,  del
          regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 26 maggio 2003,  introdotti  nel  territorio
          nazionale in violazione del citato comma 1. 
              3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al  comma
          1 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se
          provengono da  zone  sottoposte  a  misure  restrittive  di
          polizia veterinaria adottate per contrastare la  diffusione
          di malattie trasmissibili proprie della specie. 
              4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
          richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice  di
          procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del
          presente  articolo,  e'   sempre   ordinata   la   confisca
          dell'animale, salvo che appartenga a  persona  estranea  al
          reato. E' altresi' disposta la sospensione da  tre  mesi  a
          tre anni dell'attivita' di trasporto,  di  commercio  o  di
          allevamento degli animali se la sentenza di condanna  o  di
          applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti   e'
          pronunciata  nei  confronti  di  chi  svolge  le   predette
          attivita'. In caso di recidiva e'  disposta  l'interdizione
          dall'esercizio delle attivita' medesime. 
              5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro  o
          di confisca sono affidati alle  associazioni  o  agli  enti
          indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai
          sensi   dell'art.   19-quater   delle    disposizioni    di
          coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al
          regio  decreto  28  maggio  1931,  n.  601,  che  ne  fanno
          richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali. 
              6. Gli animali  acquisiti  dallo  Stato  a  seguito  di
          provvedimento definitivo  di  confisca  sono  assegnati,  a
          richiesta, alle associazioni o  agli  enti  ai  quali  sono
          stati affidati ai sensi del comma 5. 
              7.  Le  entrate   derivanti   dall'applicazione   delle
          sanzioni   pecuniarie   previste   dalla   presente   legge
          affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
          riassegnate allo stato di previsione  del  Ministero  della
          salute e sono destinate alle associazioni o  agli  enti  di
          cui al comma 5 del presente articolo, con le  modalita'  di
          cui all'art. 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.». 
              «Art.  5   (Introduzione   illecita   di   animali   da
          compagnia). - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,
          chiunque introduce  nel  territorio  nazionale  animali  da
          compagnia di cui all'allegato I, parte A,  del  regolamento
          (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 maggio 2003, privi di sistemi per  l'identificazione
          individuale, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 100 a euro  1.000  per  ogni
          animale introdotto. 
              2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          introduce nel territorio nazionale animali da compagnia  di
          cui all'allegato  I,  parte  A,  del  regolamento  (CE)  n.
          998/2003 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          maggio 2003, in violazione  dei  requisiti  previsti  dalla
          legislazione   vigente,   e'   soggetto    alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  500  a
          euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non  si
          applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di
          quanto disposto dalla legislazione vigente. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla  sanzione
          di cui al comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o
          cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio
          nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. 
              4. Si applica la sanzione amministrativa del  pagamento
          di una somma da euro 1.000 a euro 2.000  per  ogni  animale
          introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2  e  3  hanno
          un'eta'  accertata  inferiore  a  dodici  settimane  o   se
          provengono da  zone  sottoposte  a  misure  restrittive  di
          polizia veterinaria adottate per contrastare la  diffusione
          di malattie trasmissibili proprie della specie.».