Art. 20 
 
Modifiche agli articoli 269 e 270 del decreto  legislativo  3  aprile
              2006, n. 152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 269, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 5 il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 8, le parole: "Per modifica  sostanziale  si  intende
quella che comporta un aumento o  una  variazione  qualitativa  delle
emissioni o che altera  le  condizioni  di  convogliabilita'  tecnica
delle stesse." sono soppresse. 
  2. All'articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  "8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di
combustione, fermo restando quanto previsto all'articolo 273, commi 9
e 10.". 
 
          Note all'art. 20: 
              Il testo dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 269. (Autorizzazione alle emissioni in  atmosfera
          per gli stabilimenti) 
              1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi  2
          e 3, dal comma 10 del presente articolo  e  dall'art.  272,
          commi 1 e 5,  per  tutti  gli  stabilimenti  che  producono
          emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi
          della parte quinta del presente  decreto.  L'autorizzazione
          e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I  singoli
          impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento
          non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 
              2. Il gestore che intende installare  uno  stabilimento
          nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro
          presenta   all'autorita'   competente   una   domanda    di
          autorizzazione, accompagnata: 
              a)  dal  progetto  dello  stabilimento  in   cui   sono
          descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
          per limitare le emissioni e la quantita' e la  qualita'  di
          tali emissioni, le modalita' di  esercizio,  la  quota  dei
          punti  di  emissione  individuata  in  modo  da   garantire
          l'adeguata dispersione degli inquinanti,  i  parametri  che
          caratterizzano l'esercizio e la quantita',  il  tipo  e  le
          caratteristiche merceologiche dei combustibili  di  cui  si
          prevede l'utilizzo, nonche', per gli  impianti  soggetti  a
          tale condizione,  il  minimo  tecnico  definito  tramite  i
          parametri di impianto che lo caratterizzano; 
              b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo
          ciclo produttivo in cui si inseriscono gli  impianti  e  le
          attivita' ed indica il periodo previsto  intercorrente  tra
          la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti. 
              3.     Per     il     rilascio      dell'autorizzazione
          all'installazione  di   stabilimenti   nuovi,   l'autorita'
          competente indice,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
          della  richiesta,  una  conferenza  di  servizi  ai   sensi
          dell'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria,
          ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in  altri
          procedimenti  amministrativi   e,   in   particolare,   nei
          procedimenti svolti dal comune ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  del
          regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente,
          previa informazione al comune  interessato  il  quale  puo'
          esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia  un
          autonomo procedimento entro trenta giorni  dalla  ricezione
          della richiesta. In sede di  conferenza  di  servizi  o  di
          autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda
          devono  essere  trasmesse  all'autorita'  competente  entro
          trenta giorni  dalla  relativa  richiesta;  se  l'autorita'
          competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi
          giorni  o,  in  caso  di  integrazione  della  domanda   di
          autorizzazione,  pari   a   centocinquanta   giorni   dalla
          ricezione della domanda stessa, il gestore  puo',  entro  i
          successivi  sessanta   giorni,   richiedere   al   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          provvedere, notificando tale richiesta anche  all'autorita'
          competente. 
              4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli
          270 e 271: 
              a)  per  le  emissioni   che   risultano   tecnicamente
          convogliagli,   le   modalita'   di   captazione    e    di
          convogliamento; 
              b) per le emissioni  convogliate  o  di  cui  e'  stato
          disposto il convogliamento, i valori limite  di  emissione,
          le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi,  i
          criteri per la valutazione  della  conformita'  dei  valori
          misurati ai valori limite e la periodicita'  dei  controlli
          di competenza del gestore, la quota dei punti di  emissione
          individuata  tenuto   conto   delle   relative   condizioni
          tecnico-economiche, il  minimo  tecnico  per  gli  impianti
          soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da
          consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura
          inevitabile   dal   punto   di    vista    tecnologico    e
          dell'esercizio; devono essere  specificamente  indicate  le
          sostanze a cui si applicano i valori limite  di  emissione,
          le prescrizioni ed i relativi controlli; 
              c) per  le  emissioni  diffuse,  apposite  prescrizioni
          finalizzate ad assicurarne il contenimento. 
              5.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal   comma   4,
          l'autorizzazione puo' stabilire,  per  ciascun  inquinante,
          valori limite di emissione espressi come  flussi  di  massa
          annuali   riferiti   al    complesso    delle    emissioni,
          eventualmente incluse  quelle  diffuse,  degli  impianti  e
          delle attivita' di uno stabilimento. 
              6. L'autorizzazione  stabilisce  il  periodo  che  deve
          intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a  regime
          dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata
          all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
          giorni.  L'autorizzazione  stabilisce  la  data  entro  cui
          devono essere comunicati all'autorita'  competente  i  dati
          relativi  alle   emissioni   effettuate   in   un   periodo
          continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a
          regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero  dei
          campionamenti da realizzare; tale periodo  deve  avere  una
          durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il
          progetto  di  cui  al  comma  2,  lettera  a)  preveda  che
          l'impianto funzioni esclusivamente per  periodi  di  durata
          inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua
          il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione
          entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno  o  piu'
          impianti  o  dall'avvio  di  una  o  piu'  attivita'  dello
          stabilimento autorizzato. 
              7. L'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  presente
          articolo ha una durata di  quindici  anni.  La  domanda  di
          rinnovo deve essere presentata almeno un anno  prima  della
          scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento  sulla
          domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai  sensi
          del  presente  articolo,  l'esercizio  dell'impianto   puo'
          continuare anche dopo la  scadenza  dell'autorizzazione  in
          caso  di  mancata  pronuncia  in   termini   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a
          cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.
          L'autorita'   competente   puo'    imporre    il    rinnovo
          dell'autorizzazione prima  della  scadenza  ed  il  rinnovo
          delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  prima  dei  termini
          previsti dall'art. 281, comma  1,  se  una  modifica  delle
          prescrizioni autorizzative risulti necessaria  al  rispetto
          dei valori limite  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione  comporta
          il decorso di un periodo di quindici anni. 
              8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello
          stabilimento ne da' comunicazione all'autorita'  competente
          o, se la modifica e' sostanziale, presenta,  ai  sensi  del
          presente articolo, una domanda  di  autorizzazione.  Se  la
          modifica  per  cui   e'   stata   data   comunicazione   e'
          sostanziale, l'autorita' competente ordina  al  gestore  di
          presentare una  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  del
          presente  articolo.   Se   la   modifica   e'   sostanziale
          l'autorita'  competente  aggiorna  l'autorizzazione   dello
          stabilimento con un'istruttoria limitata  agli  impianti  e
          alle attivita' interessati dalla modifica o, a  seguito  di
          eventuale apposita istruttoria che dimostri  tale  esigenza
          in relazione all'evoluzione della situazione  ambientale  o
          delle  migliori  tecniche  disponibili,  la   rinnova   con
          un'istruttoria  estesa  all'intero  stabilimento.   Se   la
          modifica  non  e'   sostanziale,   l'autorita'   competente
          provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
          atto.  Se  l'autorita'  competente  non  si  esprime  entro
          sessanta giorni, il gestore puo'  procedere  all'esecuzione
          della modifica non sostanziale comunicata, fatto  salvo  il
          potere    dell'autorita'    competente    di     provvedere
          successivamente. E' fatto salvo quanto  previsto  dall'art.
          275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione  comporta,  a
          differenza  dell'aggiornamento,  il  decorso  di  un  nuovo
          periodo di quindici anni. Con apposito decreto da  adottare
          ai sensi dell'art. 281, comma 5, si provvede  ad  integrare
          l'allegato I alla parte quinta  del  presente  decreto  con
          indicazione degli ulteriori criteri per  la  qualificazione
          delle modifiche sostanziali di cui all'art. 268,  comma  1,
          lettera  m-bis),  e  con  l'indicazione  modifiche  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera m) per le quali  non  vi  e'
          l'obbligo di effettuare la comunicazione. 
              9.  L'autorita'  competente   per   il   controllo   e'
          autorizzata ad effettuare  presso  gli  impianti  tutte  le
          ispezioni che ritenga necessarie per accertare il  rispetto
          dell'autorizzazione. 
              10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti
          di deposito di oli minerali, compresi i gas  liquefatti.  I
          gestori sono comunque tenuti ad  adottare  apposite  misure
          per contenere le  emissioni  diffuse  ed  a  rispettare  le
          ulteriori  prescrizioni  eventualmente  disposte,  per   le
          medesime    finalita',    con    apposito     provvedimento
          dall'autorita' competente. 
              11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad
          un altro equivale  all'installazione  di  uno  stabilimento
          nuovo. 
              12. 
              13. 
              14. 
              15. 
              16. ". 
              Il testo dell'art. 270 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art.   270.   (Individuazione   degli    impianti    e
          convogliamento delle emissioni) 
              1. In sede di  autorizzazione,  l'autorita'  competente
          verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto  e  di
          ciascuna attivita' sono  tecnicamente  convogliabili  sulla
          base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle
          pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla  parte  quinta
          del  presente  decreto  e,  in  tal  caso,  ne  dispone  la
          captazione ed il convogliamento. 
              2. In presenza di  particolari  situazioni  di  rischio
          sanitario o di zone che richiedono una  particolare  tutela
          ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
          il convogliamento delle  emissioni  diffuse  ai  sensi  del
          comma 1 anche se la tecnica  individuata  non  soddisfa  il
          requisito della disponibilita' di cui all'art.  268,  comma
          1, lettera aa), numero 2). 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri delle attivita' produttive e  della  salute,  sono
          stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai
          commi 1 e 2. 
              4. Se piu'  impianti  con  caratteristiche  tecniche  e
          costruttive simili, aventi  emissioni  con  caratteristiche
          chimico-fisiche  omogenee  e   localizzati   nello   stesso
          stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
          identiche,  l'autorita'  competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed  economiche,  puo'  considerare  gli
          stessi come un unico impianto disponendo il  convogliamento
          ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
          in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un  unico
          impianto ai fini della determinazione dei valori limite  di
          emissione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 282, comma
          2. 
              5. In caso di emissioni convogliate o di cui  e'  stato
          disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un
          solo punto di emissione, fatto salvo  quanto  previsto  nei
          commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente  previsto  da  altre
          disposizioni  del  presente  titolo,  i  valori  limite  di
          emissione si applicano a ciascun punto di emissione. 
              6.  Ove  non  sia  tecnicamente  possibile,  anche  per
          ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del  comma  5,
          l'autorita' competente puo' consentire un  impianto  avente
          piu' punti di emissione. In tal caso, i  valori  limite  di
          emissione  espressi  come  flusso  di  massa,  fattore   di
          emissione e percentuale sono riferiti  al  complesso  delle
          emissioni   dell'impianto   e    quelli    espressi    come
          concentrazione sono riferiti  alle  emissioni  dei  singoli
          punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori  limite
          di emissione si  riferiscano  alla  media  ponderata  delle
          emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
          stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche  omogenee,
          provenienti dai diversi punti di  emissione  dell'impianto;
          in tal caso, il flusso di massa  complessivo  dell'impianto
          non puo' essere superiore a quello  che  si  avrebbe  se  i
          valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
          di emissione. 
              7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto  conto
          delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il
          convogliamento delle emissioni di piu' impianti  in  uno  o
          piu' punti di emissione comuni,  purche'  le  emissioni  di
          tutti    gli    impianti     presentino     caratteristiche
          chimico-fisiche omogenee. In tal caso a  ciascun  punto  di
          emissione comune si applica il piu' restrittivo dei  valori
          limite di emissione espressi come  concentrazione  previsti
          per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore
          di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati  a
          tale   punto.    L'autorizzazione    stabilisce    apposite
          prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni
          ai sensi dell'art. 269, comma 4, lettera b). 
              8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5  o,  ove
          cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni  dei
          commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre  anni  successivi  al
          primo  rinnovo  o  all'ottenimento  dell'autorizzazione  ai
          sensi dell'art. 281, commi 1, 2, 3 o 4,  o  dell'art.  272,
          comma  3,  ovvero  nel   piu'   breve   termine   stabilito
          dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei commi 4,
          5, 6 e 7 l'autorita' competente  tiene  anche  conto  della
          documentazione elaborata dalla commissione di cui  all'art.
          281, comma 9. 
              8-bis. Il presente articolo si applica anche ai  grandi
          impianti di combustione,  fermo  restando  quanto  previsto
          all'art. 273, commi 9 e 10.".