Art. 20 
 
Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o  in  concomitanza
                      con attivita' giudiziali 
 
  1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o  in  concomitanza  con
l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a
quest'ultima, e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di
cui alla allegata tabella.