Art. 20 
 
 
          Contenuto e documentazione della domanda di mutuo 
 
  1.  La  domanda  per  la  concessione   del   mutuo,   sottoscritta
dall'interessato, contiene: 
    a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del  reato
di usura; 
    b) l'indicazione della data della denuncia del delitto  di  usura
ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di  quanto
indicato all'articolo 17, comma 2; 
    c) la dichiarazione di non versare  in  alcuna  delle  situazioni
ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della  legge
23 febbraio 1999, n. 44 e di aver riferito all'autorita'  giudiziaria
tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza; 
    d) l'indicazione dell'ammontare  del  danno  subito  per  effetto
degli  interessi  e  degli  altri  vantaggi  usurari  corrisposti   e
dell'eventuale  maggior  danno  consistente  in  perdite  o   mancati
guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle
sue modalita'  di  riscossione  ovvero  dalla  sua  riferibilita'  ad
organizzazioni criminali; 
    e) l'indicazione della somma di denaro  richiesta  a  mutuo,  dei
tempi di restituzione e delle modalita' di erogazione della stessa; 
    f) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta  a
titolo  di  provvisionale,   con   la   specificazione   dei   motivi
dell'urgenza. 
  2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: 
    a) ogni documento atto a comprovare l'entita' del danno subito; 
    b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste  che
risponda alla finalita' del  reinserimento  della  vittima  di  usura
nell'economia legale; 
    c) in caso di richiesta  di  provvisionale,  ogni  documentazione
atta a comprovare i motivi dell'urgenza. 
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 4 e 5. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere  b)  e
          c) della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle
          note all'art. 19.