Art. 20 
 
 
Sanzioni per violazione obbligo  di  informazioni  ai  passeggeri  in
                       merito ai loro diritti 
 
  1. In caso di violazione degli obblighi  di  cui  all'articolo  29,
paragrafi 1 e 2, del  regolamento,  in  materia  di  informazioni  ai
passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano  e  agli  obblighi
che su loro  incombono,  le  imprese  ferroviarie,  i  gestori  delle
stazioni e i  tour  operator,  sono  soggetti  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.