Art. 20 
 
 
               Comunicazione all'Agenzia delle entrate 
             dei dati contenuti nelle lettere d'intento 
 
  1. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «consegnata o  spedita  al  fornitore  o  prestatore,
ovvero  presentata  in  dogana»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«trasmessa telematicamente all'Agenzia delle  entrate,  che  rilascia
apposita  ricevuta  telematica.  La  dichiarazione,  unitamente  alla
ricevuta di  presentazione  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate,
sara' consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in  dogana.  Entro
120  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
l'Agenzia delle  entrate  mette  a  disposizione  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per
dispensare dalla  consegna  in  dogana  della  copia  cartacea  delle
predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»; 
  b) l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nella  prima
ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga  nella  dichiarazione  IVA
annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.». 
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. E' punito  con  la
sanzione prevista nel comma 3 il cedente o  prestatore  che  effettua
cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
prima di aver ricevuto da parte  del  cessionario  o  committente  la
dichiarazione di intento  e  riscontrato  telematicamente  l'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle entrate,  prevista  dall'articolo  1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.». 
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
dichiarazioni d'intento relative  ad  operazioni  senza  applicazione
dell'imposta da effettuare a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione sono definite le modalita' applicative, anche di  natura
tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono  definiti  i
requisiti cui e' subordinato il  rilascio  della  ricevuta  da  parte
dell'Agenzia delle  entrate.  Con  successivi  provvedimenti  possono
essere definiti ulteriori requisiti. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  29  dicembre
          1983, n. 746 (Disposizioni urgenti in  materia  di  imposta
          sul valore aggiunto), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 1983, n. 358 e convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,  come  modificato  dal
          presente decreto e' il seguente: 
              «Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui  alla  lettera  c)
          del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, si applicano a condizione: 
              a) che l'ammontare  dei  corrispettivi  delle  cessioni
          all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso
          art.  effettuate,  registrate  nell'anno   precedente   sia
          superiore  al  dieci  per   cento   del   volume   d'affari
          determinato a norma dell'art. 20 dello  stesso  decreto  ma
          senza tenere conto delle cessioni di  beni  in  transito  o
          depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle
          operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  I
          contribuenti, ad eccezione di  quelli  che  hanno  iniziato
          l'attivita' da un periodo inferiore a  dodici  mesi,  hanno
          facolta' di assumere  come  ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun mese, quello dei corrispettivi  delle  esportazioni
          fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo  ammontare
          superi la predetta percentuale del volume di  affari,  come
          sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; 
              b); 
              c)  che  l'intento  di  avvalersi  della  facolta'   di
          effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della
          imposta  risulti  da  apposita  dichiarazione,  redatta  in
          conformita' al modello approvato con decreto  del  Ministro
          delle  finanze,  contenente  l'indicazione  del  numero  di
          partita   IVA   del   dichiarante   nonche'   l'indicazione
          dell'ufficio  competente  nei  suoi  confronti,   trasmessa
          telematicamente all'Agenzia  delle  entrate,  che  rilascia
          apposita ricevuta telematica. La dichiarazione,  unitamente
          alla  ricevuta  di  presentazione  rilasciata  dall'Agenzia
          delle entrate, sara' consegnata al fornitore o  prestatore,
          ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata  in  vigore
          della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate  mette
          a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  la
          banca dati delle  dichiarazioni  d'intento  per  dispensare
          dalla  consegna  in  dogana  della  copia  cartacea   delle
          predette dichiarazioni e delle ricevute  di  presentazione,
          prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione
          puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse  parti.
          Nella prima ipotesi,  il  cedente  o  prestatore  riepiloga
          nella dichiarazione IVA  annuale  i  dati  contenuti  nelle
          dichiarazioni d'intento ricevute. 
              2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve  essere
          redatta in tre esemplari, dei  quali,  dopo  l'accertamento
          della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a
          calendario, uno  e'  inviato  dall'ufficio  alla  direzione
          compartimentale delle dogane competente per territorio e un
          altro viene consegnato  al  dichiarante;  le  modalita'  di
          accertamento e di verifica saranno  stabilite  con  decreto
          del Ministro delle finanze (6).  La  dichiarazione  di  cui
          alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve  essere
          progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o
          prestatore, annotata entro i quindici giorni  successivi  a
          quello di emissione  o  ricevimento  in  apposito  registro
          tenuto a norma dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, e conservata a norma dello stesso  articolo;
          gli estremi  della  dichiarazione  devono  essere  indicati
          nelle fatture emesse in base ad essa. 
              3. 
              4.». 
              - Il testo dell'art.  7,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471 (Riforma  delle  sanzioni  tributarie
          non penali in materia di imposte dirette,  di  imposta  sul
          valore aggiunto e  di  riscossione  dei  tributi,  a  norma
          dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          gennaio 1998, n. 5, supplemento ordinario, come  modificato
          da presente decreto e' il seguente: 
              «Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni).  -  1.
          Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta,  ai
          sensi dell'art. 8, primo comma, lettera b), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito  con  la
          sanzione amministrativa dal cinquanta al  cento  per  cento
          del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del
          territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine  ivi
          prescritto. La sanzione  non  si  applica  se,  nei  trenta
          giorni successivi, viene eseguito, previa  regolarizzazione
          della fattura, il versamento dell'imposta. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica  a  chi
          effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti  fuori
          della Unione europea senza  addebito  d'imposta,  ai  sensi
          dell'art. 38-quater, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se  non  provvede
          alla  regolarizzazione  dell'operazione  nel  termine   ivi
          previsto. 
              3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in
          mancanza della dichiarazione d'intento di cui  all'art.  1,
          primo comma, lettera  c),  del  decreto-legge  29  dicembre
          1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  1984,  n.  17,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa   dal   cento   al   duecento   per    cento
          dell'imposta, fermo l'obbligo del  pagamento  del  tributo.
          Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata  in  mancanza
          dei  presupposti   richiesti   dalla   legge,   dell'omesso
          pagamento   del   tributo   rispondono   esclusivamente   i
          cessionari, i  committenti  e  gli  importatori  che  hanno
          rilasciato la dichiarazione stessa. 
              4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3  chi,
          in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
          all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere  della
          facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza
          pagamento dell'imposta, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,
          della legge 18 febbraio 1997, n. 28,  ovvero  ne  beneficia
          oltre il limite consentito. Se il  superamento  del  limite
          consegue a mancata esportazione, nei  casi  previsti  dalla
          legge, da parte del cessionario o  del  commissionario,  la
          sanzione  e'  ridotta  alla  meta'  e  non  si  applica  se
          l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l'esportazione,
          previa regolarizzazione della fattura. 
              4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel  comma  3
          il  cedente  o   prestatore   che   effettua   cessioni   o
          prestazioni, di cui all'art. 8, comma 1,  lettera  c),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, prima di aver ricevuto  da  parte  del  cessionario  o
          committente  la  dichiarazione  di  intento  e  riscontrato
          telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia  delle
          entrate, prevista dall'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del
          decreto-legge 29 dicembre 1983,  n.  746,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. 
              5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni  in  dogana
          relative a  cessioni  all'esportazione,  indica  quantita',
          qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
          con la sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per
          cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni  presentati
          in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello  Stato,
          calcolata sulle differenze dei corrispettivi o  dei  valori
          normali dei  beni.  La  sanzione  non  si  applica  per  le
          differenze quantitative non superiori al cinque per cento.» 
              - Si riporta il testo vigente del  richiamato  art.  8,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario: 
              «Art. 8 (Cessioni all'esportazione). - 1. Costituiscono
          cessioni all'esportazione non imponibili: 
              a) le cessioni, anche tramite  commissionari,  eseguite
          mediante  trasporto  o  spedizione  dei  beni   fuori   del
          territorio della Comunita' economica europea, a  cura  o  a
          nome dei cedenti o dei commissionari,  anche  per  incarico
          dei propri cessionari o commissionari  di  questi.  I  beni
          possono essere sottoposti per  conto  del  cessionario,  ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, montaggio,  assiemaggio  o  adattamento  ad
          altri beni. La esportazione  deve  risultare  da  documento
          doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su
          un esemplare della fattura ovvero  su  un  esemplare  della
          bolla di accompagnamento emessa a  norma  dell'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.
          627 o, se questa non e' prescritta, sul  documento  di  cui
          all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera a).  Nel  caso
          in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve
          risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni; 
              b) le cessioni con trasporto  o  spedizione  fuori  del
          territorio della Comunita' economica europea entro  novanta
          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
          o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a
          dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni  o  navi  da
          diporto, di aeromobili da  turismo  o  di  qualsiasi  altro
          mezzo  di  trasporto  ad  uso  privato  e   dei   beni   da
          trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio
          della  Comunita'  economica  europea;  l'esportazione  deve
          risultare da vidimazione apposta  dall'Ufficio  doganale  o
          dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura; 
              c) le cessioni, anche tramite  commissionari,  di  beni
          diversi dai fabbricati  e  dalle  aree  edificabili,  e  le
          prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti   che,   avendo
          effettuato   cessioni   all'esportazione   od    operazioni
          intracomunitarie,   si   avvalgono   della   facolta'    di
          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
          servizi senza pagamento dell'imposta. 
              2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera  c)
          sono effettuate senza pagamento  dell'imposta  ai  soggetti
          indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che
          effettuano  le  cessioni  di  cui  alla  lettera   b)   del
          precedente comma su loro dichiarazione scritta e  sotto  la
          loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo
          dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
          dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
          cessionari e i  commissionari  possono  avvalersi  di  tale
          ammontare integralmente per gli acquisti di beni che  siano
          esportati nello stato originario nei  sei  mesi  successivi
          alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra  esso
          e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate  nei  loro
          confronti nello stesso anno  ai  sensi  della  lettera  a),
          relativamente agli acquisti di altri beni o di  servizi.  I
          soggetti  che  intendono  avvalersi   della   facolta'   di
          acquistare beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta
          devono darne comunicazione scritta  al  competente  Ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
          oltre  tale  data,   ma   anteriormente   al   momento   di
          effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
          dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
          precedente. Gli stessi  soggetti  possono  optare,  dandone
          comunicazione entro il  31  gennaio,  per  la  facolta'  di
          acquistare beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta
          assumendo come ammontare di riferimento, in  ciascun  mese,
          l'ammontare dei corrispettivi, delle esportazioni fatte nei
          dodici  mesi  precedenti.  L'opzione  ha  effetto  per   un
          triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende  di
          triennio in triennio.  La  revoca  deve  essere  comunicata
          all'Ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo  a  ciascun
          triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o  non  hanno
          comunque   effettuato   esportazioni    nell'anno    solare
          precedente possono avvalersi per la durata di  un  triennio
          solare della facolta' di acquistare beni  e  servizi  senza
          pagamento dell'imposta,  dandone  preventiva  comunicazione
          all'Ufficio, assumendo come ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun   mese,   l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
          esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. 
              3. I contribuenti che si avvalgono  della  facolta'  di
          acquistare beni e servizi senza pagamento  dell'imposta  ai
          sensi del precedente comma devono annotare nei registri  di
          cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo  comma,  entro
          ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni
          e quello degli acquisti fatti senza pagamento  dell'imposta
          ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti  dalle
          fatture  e  bollette  doganali  registrate  o  soggette   a
          registrazione entro il mese precedente. I contribuenti  che
          fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte
          nei  dodici  mesi  precedenti  devono  inviare  all'ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese  successivo
          a ciascun semestre solare,  un  prospetto  analitico  delle
          annotazioni del semestre. 
              4. Nel caso di affitto di azienda, perche' possa  avere
          effetto il trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione
          della facolta' di acquistare beni e  servizi  per  cessioni
          all'esportazione, senza pagamento  dell'imposta,  ai  sensi
          del terzo comma, e' necessario che tale  trasferimento  sia
          espressamente previsto nel relativo contratto e che ne  sia
          data comunicazione con lettera  raccomandata  entro  trenta
          giorni all'ufficio IVA competente per territorio. 
              5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  primo  comma   si
          intendono spediti o trasportati fuori della Comunita' anche
          i beni destinati ad essere impiegati nel mare  territoriale
          per la costruzione, la  riparazione,  la  manutenzione,  la
          trasformazione, l'equipaggiamento e il  rifornimento  delle
          piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per  la
          realizzazione di collegamenti fra dette  piattaforme  e  la
          terraferma.».