Art. 20 
 
                        Portale web nazionale 
 
  1. L'AIFA sviluppa e aggiorna la sezione  dedicata  ai  medicinali,
presente sul proprio portale web, collegato al  portale  web  europeo
dei medicinali istituito a norma dell'art. 26 del regolamento (CE) n.
726/2004. Sul proprio portale web l'AIFA  mette  a  disposizione  del
pubblico almeno gli elementi seguenti: 
    a) rapporti  di  valutazione  pubblici,  unitamente  a  una  loro
sintesi redatti in conformita' all'art. 32; 
    b)  riassunti  delle  caratteristiche  del   prodotto   e   fogli
illustrativi; 
    c) riassunti dei piani di gestione del rischio per  i  medicinali
autorizzati a norma del presente decreto; 
    d) elenco dei medicinali di cui all'art. 23 del regolamento  (CE)
n. 726/2004; 
    e) informazioni sulle diverse modalita' per  la  segnalazione  di
sospette reazioni avverse dei medicinali  alle  autorita'  competenti
sul territorio nazionale da parte  degli  operatori  sanitari  e  dei
pazienti, compresi i moduli con maschera web di inserimento  dati  di
cui all'art. 25 del regolamento (CE) n. 726/2004.