Art. 20 Portale web nazionale 1. L'AIFA sviluppa e aggiorna la sezione dedicata ai medicinali, presente sul proprio portale web, collegato al portale web europeo dei medicinali istituito a norma dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 726/2004. Sul proprio portale web l'AIFA mette a disposizione del pubblico almeno gli elementi seguenti: a) rapporti di valutazione pubblici, unitamente a una loro sintesi redatti in conformita' all'art. 32; b) riassunti delle caratteristiche del prodotto e fogli illustrativi; c) riassunti dei piani di gestione del rischio per i medicinali autorizzati a norma del presente decreto; d) elenco dei medicinali di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 726/2004; e) informazioni sulle diverse modalita' per la segnalazione di sospette reazioni avverse dei medicinali alle autorita' competenti sul territorio nazionale da parte degli operatori sanitari e dei pazienti, compresi i moduli con maschera web di inserimento dati di cui all'art. 25 del regolamento (CE) n. 726/2004.