Art. 20 
 
 
                 Misure urgenti per la funzionalita' 
                     del processo amministrativo 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati; 
    b) all'articolo 38, comma 1-bis , le  parole:  "1°  luglio  2015"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016". 
  (( 1-bis. Al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  sono
apportate le  seguenti  modificazioni  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del processo amministrativo telematico: 
    a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1,  dopo  le  parole:
"Le parti" sono inserite le  seguenti:  ",  ove  stiano  in  giudizio
personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta  elettronica
certificata risultanti dai pubblici elenchi,"; 
    b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2. I difensori costituiti, le parti nei  casi  in  cui  stiano  in
giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice  depositano  tutti
gli  atti  e  i  documenti  con  modalita'   telematiche.   In   casi
eccezionali, il presidente puo' dispensare dall'osservanza di  quanto
previsto dal presente comma, secondo  quanto  previsto  dalle  regole
tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione"; 
    c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 e' abrogato; 
    d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 e' abrogato; 
    e) l'articolo 5, comma  3,  dell'Allegato  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "3.  Allorche'  riceve  il  deposito  dell'atto  introduttivo   del
giudizio, il segretario  forma  il  fascicolo  d'ufficio  in  formato
digitale, corredato di indice  cronologico  degli  atti  e  documenti
delle parti, dei verbali di udienza per  estratto,  di  ogni  atto  e
provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria". 
  1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,
n. 162, si interpreta nel senso che  si  applica  anche  al  processo
davanti ai tribunali  amministrativi  regionali  e  al  Consiglio  di
Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato  1  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "15  settembre"
sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a decorrere dall'entrata
in vigore dell'articolo  16  del  citato  decreto-legge  n.  132  del
2014.))