Art. 20 
 
 
               Individuazione della procedura di crisi 
 
  1. Quando risultano accertati i presupposti  indicati  all'articolo
17, e' disposta alternativamente nei confronti di una banca: 
    a) la riduzione o conversione di azioni, di altre  partecipazioni
e di  strumenti  di  capitale  emessi  dalla  banca,  secondo  quanto
previsto dal Capo II, quando cio' consente di rimediare allo stato di
dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo  17,  comma  1,
lettera a); 
    b) la risoluzione della banca secondo quanto  previsto  dal  Capo
III o la liquidazione coatta amministrativa secondo  quanto  previsto
dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata  alla
lettera a) non consente di rimediare allo  stato  di  dissesto  o  di
rischio di dissesto. 
  2. La risoluzione e' disposta quando la Banca d'Italia ha accertato
la  sussistenza  dell'interesse  pubblico  che  ricorre   quando   la
risoluzione e' necessaria e proporzionata per conseguire uno  o  piu'
obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca  a
liquidazione coatta amministrativa non  consentirebbe  di  realizzare
questi obiettivi nella stessa misura. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 80  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art.   80   (Provvedimento).   -   1.   Il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione  coatta
          amministrativa delle banche, anche quando ne sia  in  corso
          l'amministrazione  straordinaria  ovvero  la   liquidazione
          secondo le norme  ordinarie,  se  ricorrono  i  presupposti
          indicati  nell'art.  17   del   decreto   legislativo   [di
          recepimento  della  direttiva  2014/59/UE]  ma  non  quelli
          indicati nell'art. 20, comma 2, del  medesimo  decreto  per
          disporre la risoluzione. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con  il
          medesimo procedimento indicato  nel  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria,   dei   commissari   straordinari   o    dei
          liquidatori. 
              3.  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e la proposta della Banca d'Italia sono  comunicati
          dai  commissari  liquidatori  agli  interessati,   che   ne
          facciano richiesta, non prima  dell'insediamento  ai  sensi
          dell'art. 85. 
              4.  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
              5. Dalla data di  emanazione  del  decreto  cessano  le
          funzioni  degli  organi  amministrativi,  di  controllo   e
          assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono
          fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
          e 94, comma 2. 
              6. Le banche non sono soggette a procedure  concorsuali
          diverse dalla  liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme
          della  presente  sezione;  per  quanto  non   espressamente
          previsto si  applicano,  se  compatibili,  le  disposizioni
          della legge fallimentare.".