Art. 20 
 
 
      Accesso al portale nel corso delle operazioni di vendita 
 
  1. Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere  parte
con modalita' telematiche il giudice, il referente della procedura  e
il cancelliere. Con le medesime modalita' possono  partecipare  anche
altri soggetti se autorizzati  dal  giudice  o  dal  referente  della
procedura. 
  2. Alle operazioni di vendita con incanto puo' assistere  chiunque,
connettendosi all'indirizzo  internet  indicato  nell'avviso  di  cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile, previa registrazione
sul portale. 
  3. In ogni caso, il portale del gestore  della  vendita  telematica
assicura l'accesso degli offerenti ai dati  contenuti  nel  documento
informatico  di  cui  all'articolo  14,  comma  3,  e  sostituisce  i
nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi
in grado di assicurare l'anonimato. Il giudice,  il  referente  della
procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i  dati
contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2.