Art. 20 
 
Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151,  in  materia  di  indennita'  di  maternita'   per   le   libere
          professioniste nei casi di adozione e affidamento 
 
  1. All'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  In  caso  di  adozione  o  di  affidamento,  l'indennita'   di
maternita' di cui  all'articolo  70  spetta,  sulla  base  di  idonea
documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto  all'articolo
26.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La domanda deve essere presentata  dalla  madre  al  competente
ente che gestisce forme obbligatorie  di  previdenza  in  favore  dei
liberi professionisti entro  il  termine  perentorio  di  centottanta
giorni dall'ingresso del minore e deve  essere  corredata  da  idonee
dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,  attestanti  l'inesistenza  del  diritto  a
indennita' di maternita' per qualsiasi altro  titolo  e  la  data  di
effettivo ingresso del minore nella famiglia.». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta l'art. 72 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 72 (Adozioni e affidamenti).  -  1.  In  caso  di
          adozione o di affidamento, l'indennita'  di  maternita'  di
          cui   all'art.   70   spetta,   sulla   base   di    idonea
          documentazione, per i periodi  e  secondo  quanto  previsto
          all'art. 26. 
              2. La domanda deve essere  presentata  dalla  madre  al
          competente  ente  che  gestisce   forme   obbligatorie   di
          previdenza in favore dei  liberi  professionisti  entro  il
          termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso  del
          minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni,  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto
          a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e  la
          data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. 
              3. Alla domanda di cui al comma  2  va  allegata  copia
          autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  26  del  citato   decreto
          legislativo n. 151 del 2001, si vedano le note all'art. 4. 
              - Il testo del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 445 del 2000  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.