Art. 20 
 
Disposizioni  in  materia  di  organismi  geneticamente   modificati.
  Attuazione delle misure transitorie di cui  all'articolo  26-quater
  della direttiva 2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO 
 
  1. Nelle more dell'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/412  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica
la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita'  per  gli
Stati membri di limitare  o  vietare  la  coltivazione  di  organismi
geneticamente  modificati  (OGM)  sul  loro   territorio,   ai   fini
dell'applicazione  delle  misure  transitorie  di  cui   all'articolo
26-quater della direttiva 2001/18/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 marzo 2001, il Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con i  Ministri  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  della  salute,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, richiede  alla  Commissione
europea,  entro  il  3  ottobre   2015,   l'adeguamento   dell'ambito
geografico  delle  notifiche  o  delle  domande  presentate  o  delle
autorizzazioni alla coltivazione di OGM gia'  concesse  anteriormente
al 2 aprile 2015, rispettivamente, ai sensi  della  citata  direttiva
2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003. 
  2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi  dell'articolo
26-quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi l'ambito
geografico della sua notifica o domanda  iniziale,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, possono essere adottate misure che limitano o vietano  in
tutto il territorio nazionale o in parte di esso la  coltivazione  di
un OGM o di un gruppo di OGM definiti  in  base  alla  coltura  o  al
tratto, una volta autorizzati ai sensi della parte C della  direttiva
2001/18/CE, e successive modificazioni, o  del  regolamento  (CE)  n.
1829/2003, con le modalita' di cui all'articolo 26-ter della medesima
direttiva 2001/18/CE. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  viola
i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei  commi  1  e  2  e'
punito con la multa da  euro  25.000  a  euro  50.000.  L'autore  del
delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi'  a  rimuovere,  a
proprie cura e spese, secondo le prescrizioni del  competente  organo
di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le
coltivazioni di sementi vietate e a realizzare misure di  riparazione
primaria e compensativa nei termini e con le modalita' definiti dalla
regione competente per territorio. 
  4. Restano fermi i divieti  di  coltivazione  introdotti  con  atti
adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 28 gennaio 2002. 
  5. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001,  n.  212,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1) al primo  periodo,  le  parole:  «continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993,  n.  92,  e
successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «si
applicano le disposizioni recate dal  decreto  legislativo  8  luglio
2003, n. 224»; 
  2) il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 4: 
  1) la lettera a) e' abrogata; 
  2) alla lettera b), le parole: «decreto legislativo n. 92 del 1993,
e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224»; 
    c) i commi 5 e 6 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 20: 
              L'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
          212  (Attuazione  delle  direttive  98/95/CE   e   98/96/CE
          concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri,
          il catologo comune delle varieta' delle  specie  di  piante
          agricole e relativi controlli), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 giugno 2001,  n.  131,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 1. - 1. Il presente decreto da'  attuazione  alle
          disposizioni dell'Unione  europea,  concernenti  la  libera
          circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione  stessa,
          di cui alle direttive  98/95/CE  e  98/96/CE.  Al  fine  di
          assicurare la tutela della salute  umana  e  dell'ambiente,
          detta attuazione avviene  nel  rispetto  del  principio  di
          precauzione di  cui  all'articolo  174.2  del  Trattato  di
          Amsterdam. 
              2. Ai prodotti  sementieri  di  varieta'  geneticamente
          modificate si applicano  le  disposizioni  della  legge  25
          novembre 1971, n. 1096 e della legge  20  aprile  1976,  n.
          195, e, per quanto  non  disposto  da  dette  leggi  o  dal
          presente articolo, si applicano le disposizioni recate  dal
          decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
              3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso
          il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
          Commissione  per  i   prodotti   sementieri   di   varieta'
          geneticamente  modificate,  composta   da   dodici   membri
          designati: due dal Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali;  due  dal  Ministero  dell'ambiente;   due   dal
          Ministero della sanita'; sei  dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi
          per i componenti della Commissione ne' oneri di missione  a
          carico dello Stato. 
              4. La Commissione di cui al comma 3: 
              a) (abrogato); 
              b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai
          sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096  del
          1971,  come  sostituito  dall'articolo  10   del   presente
          decreto,  i  criteri  per  il  rispetto  del  principio  di
          precauzione e  delle  disposizioni  decreto  legislativo  8
          luglio 2003, n. 224; 
              c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi
          di cui all'articolo 20-bis,  comma  1,  lettera  b),  della
          legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo  9  del
          presente decreto, d'intesa con le  regioni  interessate  ai
          sistemi agrari soggetti alla verifica stessa; 
              d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al
          quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971,
          sulla  richiesta  di  iscrizione  di  varieta'  di  sementi
          geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro
          delle varieta' di cui all'articolo 17  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8  ottobre
          1973, n. 1065; 
              e) individua i criteri in base ai quali  e'  effettuato
          il  monitoraggio  dei  prodotti  sementieri   di   varieta'
          geneticamente  modificate,  compresa  la  definizione   dei
          criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita
          di sementi geneticamente modificate in  lotti  di  prodotti
          sementieri convenzionali. 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  il
          Ministro della sanita', sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  stabilite  norme  di   applicazione   delle
          disposizioni relative ai prodotti  sementieri  di  varieta'
          geneticamente modificate, con  riguardo  alle  modalita'  e
          criteri per la messa  a  punto  di  protocolli  tecnici  di
          analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di
          piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso  corretto  di
          tali prodotti, sugli effetti  prodotti  dalla  coltivazione
          degli stessi e sulla loro messa in commercio.".