Art. 20 
 
 
   Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante il riordino e la ridefinizione della  disciplina  processuale
concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi  la
Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto
e i giudizi a istanza di parte. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai  principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili,
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  adeguare  le  norme  vigenti,  anche   tramite   disposizioni
innovative, alla giurisprudenza della Corte  costituzionale  e  delle
giurisdizioni superiori, coordinandole con le  norme  del  codice  di
procedura civile espressione di principi generali  e  assicurando  la
concentrazione  delle  tutele   spettanti   alla   cognizione   della
giurisdizione contabile; 
    b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi  tenendo  conto  della
peculiarita' degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti
soggettivi coinvolti, in base  ai  principi  della  concentrazione  e
dell'effettivita' della tutela e nel  rispetto  del  principio  della
ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure
informatiche e telematiche; 
    c) disciplinare le azioni  del  pubblico  ministero,  nonche'  le
funzioni e  le  attivita'  del  giudice  e  delle  parti,  attraverso
disposizioni di  semplificazione  e  razionalizzazione  dei  principi
vigenti in materia  di  giurisdizione  del  giudice  contabile  e  di
riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni; 
    d)  prevedere  l'interruzione   del   termine   quinquennale   di
prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero  per  una
sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale  atto
di costituzione in mora e la sospensione del termine per  il  periodo
di durata del processo; 
    e) procedere all'elevazione del  limite  di  somma  per  il  rito
monitorio di cui all'articolo 55 del testo  unico  di  cui  al  regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi  di  lieve
entita'   patrimonialmente   lesiva,   prevedendo   che   esso    sia
periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; 
    f) prevedere l'introduzione, in alternativa  al  rito  ordinario,
con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo  e
immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per
la responsabilita' amministrativa  che,  esclusi  i  casi  di  doloso
arricchimento del danneggiante,  su  previo  e  concorde  parere  del
pubblico ministero consenta la  definizione  del  giudizio  di  primo
grado per somma non superiore al 50 per  cento  del  danno  economico
imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile;
prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata  in
appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per
cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata  in  citazione,
restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione; 
    g)  riordinare  la  fase  dell'istruttoria  e  dell'emissione  di
eventuale invito a dedurre in conformita' ai seguenti principi: 
      1) specificita' e concretezza della notizia di danno; 
      2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre,  nel  quale
devono essere esplicitati gli elementi essenziali  del  fatto,  pieno
accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione; 
      3)  obbligatorio  svolgimento,  a  pena   di   inammissibilita'
dell'azione, dell'audizione  personale  eventualmente  richiesta  dal
presunto responsabile, con facolta' di assistenza difensiva; 
      4) specificazione  delle  modalita'  di  esercizio  dei  poteri
istruttori del pubblico ministero, anche attraverso  l'impiego  delle
forze di polizia, anche locali; 
      5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 
      6) preclusione in sede di giudizio  di  chiamata  in  causa  su
ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate  ragioni
di soggetto gia' destinatario di formalizzata archiviazione; 
    h) unificare le disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia  di
obbligo di denuncia del danno erariale e  di  tutela  del  dipendente
pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di  misure
cautelari; 
    i) disciplinare le  procedure  per  l'affidamento  di  consulenze
tecniche prevedendo l'istituzione di specifici  albi  regionali,  con
indicazione delle modalita'  di  liquidazione  dei  compensi,  ovvero
l'utilizzo di albi gia'  in  uso  presso  le  altre  giurisdizioni  o
l'avvalimento di strutture e  organismi  tecnici  di  amministrazioni
pubbliche; 
    l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole  e
coordinandole con le norme e  i  principi  del  codice  di  procedura
civile relativamente ai seguenti aspetti: 
      1) i termini processuali, il regime delle notificazioni,  delle
domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze,  dell'ammissione
ed esperimento di  prove,  dell'integrazione  del  contraddittorio  e
dell'intervento di terzi,  delle  riassunzioni  anche  a  seguito  di
translatio, in conformita' ai principi della speditezza  procedurale,
della concentrazione, della ragionevole durata  del  processo,  della
salvaguardia del contraddittorio tra le parti,  dell'imparzialita'  e
terzieta' del giudice; 
      2) gli istituti processuali in tema di tutela  cautelare  anche
ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le
azioni previste dal codice di procedura civile, nonche'  i  mezzi  di
conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI,  titolo
III, capo V, del codice civile; 
    m)  ridefinire  le  disposizioni  applicabili  alle  impugnazioni
mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado,
nonche' riordinare e ridefinire le  norme  concernenti  le  decisioni
impugnabili,  l'effetto  devolutivo  dell'appello,   la   sospensione
dell'esecuzione della decisione di  primo  grado  ove  impugnata,  il
regime delle eccezioni  e  delle  prove  esperibili  in  appello,  la
disciplina dei termini per la revocazione  in  conformita'  a  quella
prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai  principi  del
giusto processo e della durata ragionevole dello stesso; 
    n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di
questioni di massima e di  particolare  importanza,  i  conflitti  di
competenza  territoriale  e  il  regolamento  di  competenza  avverso
ordinanze che dispongano  la  sospensione  necessaria  del  processo,
proponibili alle sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti  in  sede
giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni  dell'articolo  374
del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in  ossequio
ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto; 
    o)  ridefinire   e   riordinare   le   disposizioni   concernenti
l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna  al  risarcimento
del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarita'
di agire e di resistere innanzi  al  giudice  civile  dell'esecuzione
mobiliare o immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione  del  credito
erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI,
titolo III, capo II, del codice civile; 
    p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra  risultanze  ed
esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione  ed
elementi probatori producibili in giudizio, assicurando  altresi'  il
rispetto del principio secondo cui i  pareri  resi  dalla  Corte  dei
conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli  enti
locali nel rispetto dei presupposti  generali  per  il  rilascio  dei
medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un  eventuale
procedimento  per  responsabilita'  amministrativa,  anche  in   sede
istruttoria, ai fini  della  valutazione  dell'effettiva  sussistenza
dell'elemento  soggettivo  della  responsabilita'  e  del  nesso   di
causalita'. 
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresi' a: 
    a) confermare e ridefinire, quale norma di  chiusura,  il  rinvio
alla disciplina del processo civile, con  l'individuazione  esplicita
delle norme e degli istituti del rito processuale civile  compatibili
e applicabili al rito contabile; 
    b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto  del
riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale  premesse
al codice civile; 
    c)  dettare  le  opportune  disposizioni  di   coordinamento   in
relazione alle norme non abrogate; 
    d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gia'
in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina
processuale. 
  4. Per la stesura dello schema di decreto  legislativo  di  cui  al
comma 1 e' istituita presso il Dipartimento per gli affari  giuridici
e  legislativi  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  una
commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta
da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti
del libero foro e  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  i  quali
prestano la propria attivita' a titolo gratuito e  senza  diritto  al
rimborso delle spese. 
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo  schema  di  decreto
sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei  conti
ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939,  n.
273,  convertito  dalla   legge   2   giugno   1939,   n.   739,   e,
successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri sono resi entro trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
dello schema. Decorso il termine, il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato,  anche  senza  i  predetti  pareri,  su  deliberazione  del
Consiglio dei ministri. 
  6. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare  uno  o  piu'
decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e  correttive
che  l'applicazione  pratica  renda  necessarie  od  opportune,   nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 20: 
              Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  3,  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa): 
              "3. Salvi i principi e i  criteri  direttivi  specifici
          per le singole materie, stabiliti con la legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. ». 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 55 del regio  decreto
          12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle
          leggi sulla Corte dei conti): 
              « Art. 55. (art. 17, legge  3  aprile  1933,  n.  255).
          Quando dall'esame dei conti sottoposti  al  giudizio  della
          Corte emergano addebiti  d'importo  non  superiore  a  lire
          480.000,   il   presidente   della    competente    sezione
          giurisdizionale o un consigliere da lui  delegato,  sentito
          il pubblico ministero sull'importo  dell'addebito,  possono
          determinare  la  somma  da  pagare  all'erario,  salvo   il
          giudizio della Corte nel caso di  mancata  accettazione  da
          parte del contabile. 
              Tale disposizione  si  applica  anche  nei  giudizi  di
          responsabilita', purche' il valore della causa  non  ecceda
          la detta somma.». 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 374 del Regio decreto
          28 ottobre  1940,  n.  1443  (Approvazione  del  codice  di
          procedura civile): 
              «Art. 374.Pronuncia a sezioni unite. 
              La Corte pronuncia a sezioni unite  nei  casi  previsti
          nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362.  Tuttavia,
          tranne che nei casi di  impugnazione  delle  decisioni  del
          Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo'
          essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla  questione
          di giurisdizione  proposta  si  sono  gia'  pronunciate  le
          sezioni unite. 
              Inoltre il primo presidente puo' disporre che la  Corte
          pronunci a sezioni unite sui  ricorsi  che  presentano  una
          questione di diritto gia' decisa in  senso  difforme  dalle
          sezioni semplici, e su quelli che presentano una  questione
          di massima di particolare importanza. 
              Se la sezione semplice ritiene di  non  condividere  il
          principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette
          a queste ultime, con ordinanza motivata, la  decisione  del
          ricorso. 
              In tutti gli altri casi la Corte  pronuncia  a  sezione
          semplice.». 
                
              Per il testo dell'articolo 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile, si veda  nelle
          Note all'art. 1: 
                
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1   del   Regio
          decreto-legge 9 febbraio 1939,  n.  273,  convertito  dalla
          legge 2 giugno  1939,  n.  739  (Provvedimenti  legislativi
          riguardanti l'ordinamento e le funzioni  del  Consiglio  di
          Stato o della Corte dei conti): 
              «Art. 1. I provvedimenti legislativi che  importino  il
          conferimento di nuove attribuzioni al  Consiglio  di  Stato
          oppure alla Corte dei conti, nonche' la soppressione  o  la
          modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino
          l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi  in  sede
          consultiva o di  controllo,  ovvero  giurisdizionale,  sono
          adottati previo parere  rispettivamente  del  Consiglio  di
          Stato in adunanza  generale  o  della  Corte  dei  conti  a
          Sezioni riunite.».