Art. 20 
 
 
             Organismi di valutazione della conformita'. 
                   Domanda e procedura di notifica 
 
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  valutazione   della
conformita' degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, e'
richiesta un'autorizzazione rilasciata con  decreto  del  Capo  della
polizia - Direttore Generale della pubblica  sicurezza,  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita  la  Commissione
consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze
esplodenti. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o
il deposito di articoli pirotecnici di cui all'articolo 47 del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II - Paragrafo  11
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
  2. Il provvedimento di cui al comma  1  e'  rilasciato,  entro  180
giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione  di
cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni
dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a  privati,  che
rispettano le prescrizioni  di  cui  all'articolo  22,  ed  autorizza
ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «UE del Tipo» e
all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di  valutazione
di cui all'allegato II, moduli B), C2, D, E, G ed H.  Il  richiedente
l'autorizzazione deve essere, altresi',  in  possesso  dei  requisiti
soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n.  110.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma  4,  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
  3. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma  1
e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza,  accompagnata  da  una  descrizione  delle  attivita'   di
valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione
della conformita' e dell'articolo o degli articoli pirotecnici per  i
quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente,  nonche'
dal certificato  di  accreditamento  di  cui  al  comma  4,  se  gia'
disponibile. 
  4.  Il  certificato  di  accreditamento  rilasciato  dall'organismo
nazionale italiano di accreditamento,  denominato  ACCREDIA,  attesta
che l'organismo di valutazione della  conformita'  e'  conforme  alle
prescrizioni di cui all'articolo 22. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale
di notifica, a seguito del rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al
comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato da  ACCREDIA,
provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione  europea  e  alle
autorita'  competenti  degli  altri  Stati  membri,  degli  organismi
autorizzati  ad  espletare  le   procedure   di   valutazione   della
conformita'  di  cui  al  presente  decreto,  di  seguito  denominati
«organismi notificati», nonche' dei compiti  specifici  per  i  quali
ciascuno  di  essi  e'  autorizzato.  La   notifica   e'   effettuata
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e  gestito
dalla Commissione dell'Unione europea, ed include  tutti  i  dettagli
riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il  modulo
o i moduli di  valutazione  della  conformita'  e  l'articolo  o  gli
articoli pirotecnici interessati, nonche' la relativa attestazione di
competenza. 
  6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di  organismo
notificato solo se  non  sono  sollevate  obiezioni  da  parte  della
Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro  due
settimane dalla notifica.  Solo  tale  organismo  e'  considerato  un
organismo notificato ai fini del presente decreto. 
  7. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
dell'Unione europea e gli altri Stati membri di  eventuali  modifiche
di rilievo apportate successivamente alla notifica. 
 
          Note all'art. 20: 
              Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto  18  giugno
          1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda
          nelle note all'art. 5. 
              Il testo del Paragrafo  11  del  Titolo  II  del  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635, gia' citato nelle note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              "Titolo II 
              DISPOSIZIONI  RELATIVE  ALL'ORDINE  PUBBLICO   E   ALLA
          INCOLUMITA'PUBBLICA. 
              (Omissis). 
              § 11 
              Della prevenzione degli infortuni e dei disastri. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110
          (Norme  integrative  della  disciplina   vigente   per   il
          controllo delle armi, delle munizioni e  degli  esplosivi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105,
          cosi' recita: 
              "Art. 9. Requisiti soggettivi per le autorizzazioni  di
          polizia in materia di armi. 
              Oltre quanto stabilito  dall'art.  11  del  T.U.  delle
          leggi di pubblica sicurezza 18 giugno  1931,  n.  773  ,  e
          successive  modificazioni,  le  autorizzazioni  di  polizia
          prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio,
          l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito,
          la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non
          possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle
          condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo  unico.
          Per il rilascio  di  tali  autorizzazioni,  l'autorita'  di
          pubblica sicurezza  puo'  richiedere  agli  interessati  la
          presentazione  del  certificato  di  cui  al  quarto  comma
          dell'art. 35 del  predetto  T.U.  modificato  con  D.L.  22
          novembre 1956, n. 1274 , convertito nella  L.  22  dicembre
          1956, n. 1452. 
              Ferme restando le disposizioni  contenute  nell'art.  8
          della L. 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di  cui
          al primo comma non possono essere rilasciate a  coloro  che
          siano  sottoposti  ad  una  delle  misure  di   prevenzione
          previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423. ". 
              Il testo  del  comma  4  dell'art.  47  della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  legge  comunitaria  1994),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio  1996,  n.  34,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 47. Procedure di certificazione e/o  attestazione
          finalizzate alla marcatura CE. 
              (Omissis). 
              4. Con uno o piu' decreti dei Ministri  competenti  per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              (Omissis).".