Art. 20 Criteri generali per la redazione della nota integrativa 1. La nota integrativa contiene le informazioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43. 2. Gli intermediari non IFRS possono fornire nella nota integrativa altre informazioni ad integrazione di quelle di cui al comma 1. 3. La nota integrativa e' suddivisa in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.