Art. 20 
 
                      Monitoraggio e controllo 
 
  1. Ferme restando le attivita' svolte dal Servizio centrale di  cui
all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30  dicembre  1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39, il Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture  -  uffici
territoriali del Governo, attivita' di controllo e monitoraggio della
gestione  delle  strutture  di  accoglienza  previste  dal   presente
decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi
sociali del comune. 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 ha per oggetto la  verifica  della
qualita' dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di  assistenza
e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui  all'articolo
21, comma 8, del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli articoli  12  e  14,
comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie
vulnerabili e ai minori, nonche'  le  modalita'  di  affidamento  dei
servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori
da parte degli enti locali che partecipano  alla  ripartizione  delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39. 
  3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,
il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno puo'  avvalersi  di  qualificate  figure  professionali,
selezionate anche tra funzionari della  pubblica  amministrazione  in
posizione di collocamento a riposo, fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive  modificazioni,  ovvero   di   competenti   organizzazioni
internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede  con
le risorse  del  medesimo  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione  disponibili  a  legislazione  vigente,  comprese   le
risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei. 
  4. Degli esiti dell'attivita' di cui ai commi 1 e 2, e'  dato  atto
nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge
22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
ottobre 2014, n. 146. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per l'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
          1989, n. 416, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 21, comma  8  del  decreto  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 si veda nelle  note
          all'articolo 7. 
              -  Per  l'articolo  1-septies  del   decreto-legge   30
          dicembre 1989, n. 416, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95 che reca: "Disposizioni urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario",  convertito,   con
          modificazioni  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135.
          (Pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6  luglio  2012,  n.
          156). 
              "Articolo  5  (Riduzione  di  spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - Omissis. 
              9. E' fatto divieto alle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nonche' alle pubbliche  amministrazioni  inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125.
          Incarichi e collaborazioni sono consentiti,  esclusivamente
          a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno,
          non   prorogabile   ne'   rinnovabile,   presso    ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. 
              Omissis". 
              -  Si  riporta   l'articolo   6,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge 22 agosto 2014, 119 che  reca:  "Disposizioni
          urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e
          violenza  in  occasione  di  manifestazioni  sportive,   di
          riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per
          assicurare la funzionalita'  del  Ministero  dell'interno",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
          n. 146. (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto
          2014, n. 194). 
              "Articolo 6 (Misure di  finanziamento  del  sistema  di
          accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale  e
          dei minori stranieri non accompagnati). - Omissis. 
              2-bis. Entro il 30 giugno di  ogni  anno,  il  Ministro
          dell'interno, coordinandosi con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, presenta  alle  Camere  una  relazione  in
          merito  al  funzionamento  del   sistema   di   accoglienza
          predisposto   al   fine   di   fronteggiare   le   esigenze
          straordinarie   connesse   all'eccezionale   afflusso    di
          stranieri sul territorio nazionale di cui al  comma  2.  La
          prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra
          il novembre 2013 e il  dicembre  2014.  La  relazione  deve
          contenere dati relativi al  numero  delle  strutture,  alla
          loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonche'
          alle   modalita'   di   autorizzazione,    all'entita'    e
          all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate  e
          alle modalita' della ricezione degli stessi. 
              Omissis".