Art. 20
Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di
lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le
altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione
sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali
vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»;
2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria
attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di
spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che
svolgono attivita' di volontariato in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei
programmi internazionali di educazione non formale,»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero della salute e' istituito il Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro
della salute ed e' composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i
Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica
del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del
Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di
Conferenza delle regioni e delle province autonome.»;
2) al comma 4, le parole «obiettivi di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al comma 3»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le riunioni del
Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con
cadenza temporale e modalita' di funzionamento fissate con
regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le
funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della
salute.».
c) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un
rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne
disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e
impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.».
2) al comma 2, dopo le parole «con particolare riferimento a
quelle relative» sono inserite le seguenti: «alle differenze di
genere e a quelle relative»;
3) al comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: «Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuati le modalita' e i termini per la
designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1,
lettere g), h), i) e l)»;
4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»;
5) al comma 8:
5.1 alla lettera f), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette
procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.»;
5.2 alla lettera g), le parole «discutere in ordine ai» sono
sostituite dalle seguenti: «elaborare i»;
5.3 alla lettera m), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette
procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese.»;
5.4 alla lettera m-quater) e' aggiunto infine il seguente periodo:
«La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni
metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia
individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.».
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «e gli enti pubblici
nazionali,» sono sostituite dalle seguenti: «, gli enti pubblici
nazionali, le regioni e le province autonome,»;
e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche
in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del
Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di
rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta
attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.»;
f) all'articolo 29, il comma 6-quater e' sostituito dal seguente:
«6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati
strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli
articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti
informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive
Risk Assessment)»;
g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonche' di prevenzione
incendi e di evacuazione»;
h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed»
sono soppresse;
i) all'articolo 55 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1,
7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori
gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati.»;
l) all'articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il
lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro» sono
inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»;
m) dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente:
«Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di
vapore). - 1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927,
n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9
luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione
agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di rilascio e
rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e', altresi',
determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in
base alla normativa vigente.
3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi' come modificato dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»;
n) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «80, comma 1»;
2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 3»;
4) al comma 6, le parole: «ai luoghi» sono sostituite dalle
seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e' considerata una unica
violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)»
sono sostituite dalle seguenti: «e' considerata una unica violazione,
penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed e'
punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria
rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea»;
o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti
periodi: «L'allegato XIV e' aggiornato con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato
XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di
aggiornamento possono svolgersi in modalita' e-learning nel rispetto
di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.»;
p) all'articolo 190, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti
puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle
banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui
si e' fatto riferimento.».
Note all'art. 20:
Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo,
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 3. Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le
tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, ivi compresi i
volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili
del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro
il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile e il Ministero
dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente articolo.
5.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del
datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o
autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli
articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al
presente decreto e le altre norme speciali vigenti in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a
favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di
cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione individuali
in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul
telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente
dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione
della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita'
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il
lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il
lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi
aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei
piccoli commercianti e dei soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano
servizio civile, dei soggetti che svolgono attivita' di
volontariato in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei
volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali
di educazione non formale, nonche' nei confronti di tutti i
soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i
soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile
possono essere individuate le modalita' di attuazione della
tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui
al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di
un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto
a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi'
tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio'
non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre
attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le
cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo
di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali
aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di
attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
al precedente periodo.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del
presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di
cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli
36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di
semplificazione della documentazione, anche ai fini
dell'inserimento di tale documentazione nel libretto
formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da
parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
formazione previsti dal presente decreto in relazione a
prestazioni lavorative regolamentate dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non
superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare
di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono
definite misure di semplificazione degli adempimenti
relativi all'informazione, formazione, valutazione dei
rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole,
con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole
dimensioni.".
Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero della salute e' istituito il
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il
Comitato e' presieduto dal Ministro della salute ed e'
composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione
Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero
della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni
Generali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la
sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e
del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione
Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano individuati per un
quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire
la piu' completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
i piani di attivita' e i progetti operativi a livello
nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
comitati regionali di coordinamento e dai programmi di
azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l'uniformita'
dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al
comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni
intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno
annuale.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede
del Ministero della salute, con cadenza temporale e
modalita' di funzionamento fissate con regolamento interno,
da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di
segreteria sono svolte da personale del Ministero della
salute.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.".
Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 6. Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e'
composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica
competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale."
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene
industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alle differenze
di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione
per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati le modalita' e i
termini per la designazione e l'individuazione dei
componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo
sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto
dei profili di rischio e degli indici infortunistici di
settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione
procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette
procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle
medesime;
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le
direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo 17-bis
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30. La Commissione
monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure,
entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati per
l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche
tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La
Commissione monitora l'applicazione delle suddette
indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
della metodologia individuata, anche per eventuali
integrazioni alla medesima.".
Si riporta l'articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 12. Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le
regioni e le province autonome, nonche', di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi
professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli
interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta
elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del
lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli
composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle
regioni e delle province autonome. Qualora la materia
oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di
cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.".
Si riporta l'articolo 28 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche'
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere,
all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei
cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo
89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati
da attivita' di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della valutazione, puo'
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere
munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all'articolo 53, di data certa o
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro nonche', ai soli fini della
prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri
di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e
comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attivita'. Anche in caso di costituzione di nuova impresa,
il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e
al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,
l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie
locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle
Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei
livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali
svolgono la predetta attivita' con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.".
Si riporta l'articolo 29 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 29. Modalita' di effettuazione della valutazione
dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o
della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle
modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di
rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di
lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso
idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di
prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla
quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle
attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d) nonche' g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i
datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6,
anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 28.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare, sulla base delle
indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati settori di attivita' a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici
dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di
settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di
cui al primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di
lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver
effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli
17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facolta'
delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi previo parere della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al
presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati
secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk
Assessment);
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano
alle attivita' svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione
ad amianto;
c).".
Si riporta l'articolo 34 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6,
il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di
evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
1-bis. (Abrogato).
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e
delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva
validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto
e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al
periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i
compiti di primo soccorso nonche' di prevenzione incendi e
di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi di
formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al
comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo
di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente
periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.".
Si riporta l'articolo 53 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 53. Tenuta della documentazione
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione
automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo
di documentazione prevista dal presente decreto
legislativo.
2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso
al sistema di gestione della predetta documentazione devono
essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito
solo ai soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore
di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia
consentito solo alle persone responsabili, in funzione
della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla
lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone
responsabili che le hanno effettuate mediante la
memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli
stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese
quelle inerenti alle generalita' e ai dati occupazionali
del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gia'
memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla
base dei singoli documenti, ove previsti dal presente
decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti
di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due
distinti supporti informatici di memoria e siano
implementati programmi di protezione e di controllo del
sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una
procedura in cui siano dettagliatamente descritte le
operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo.
Nella procedura non devono essere riportati i codici di
accesso.
3. Nel caso in cui le attivita' del datore di lavoro
siano articolate su varie sedi geografiche o organizzate in
distinti settori funzionali, l'accesso ai dati puo'
avvenire mediante reti di comunicazione elettronica,
attraverso la trasmissione della password in modalita'
criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2
relativamente alla immissione e validazione dei dati da
parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che
informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di
igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle
condizioni di lavoro puo' essere tenuta su unico supporto
cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni
relative alla valutazione dei rischi, le modalita' per
l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della
documentazione di cui al periodo che precede sono definite
con successivo decreto, adottato, previa consultazione
delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto
interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del
presente decreto restano in vigore le disposizioni relative
ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e
biologici.".
Si riporta l'articolo 55 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo
34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica
la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la
violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che
espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivita' di
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro il
datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o
d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2 e
3.
4. E' punito con l'ammenda da 1.096 a 2.192 euro il
datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo
periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 822 a 4.384 euro per la violazione degli articoli 3,
comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera
b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione dell'articolo
26, comma 1, lettera a);
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1
e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10,43, comma 1, lettere d) ed
e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.644 a 6.576 euro per la violazione degli articoli 18,
comma 1, lettere a), d) e z), prima parte, e 26, commi 2 e
3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che
viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;
e) con l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p),
seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192 a
7.233,60 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4,
35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a
4.932 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,
lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a
1.972,80 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,
lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni
superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1,
lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60
a 584 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione
dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a
328,80 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma
1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5,
lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti
alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e
dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori gli importi della
sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a
piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati.".
Si riporta l'articolo 69 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso
di macchine, attrezzature e componenti necessari
all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad
essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si
trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una
attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
Si riporta l'articolo 87 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del
dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena
dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a
7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.740 a 7.014,40 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1;
b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9
dell'allegato V, parte II;
c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e
d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma
1, e 85, comma 1.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7,
5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato
V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell'articolo 80, commi 3 e 3 bis.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro
1.972,80 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla
lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti
dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b)
del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di piu' precetti riconducibili alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai
luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1,
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13,
5.14, 5.15 e 5.16 e' considerata una unica violazione,
penale o amministrativa a seconda della natura
dell'illecito, ed e' punita con la pena o la sanzione
amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai
precedenti commi. L'organo di vigilanza e' tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati.
6. La violazione di piu' precetti riconducibili alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle
attrezzature di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10 e' considerata una unica violazione, penale
o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed
e' punita con la pena o la sanzione amministrativa
pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o
dal comma 4, alinea. L'organo di vigilanza e' tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 822
a 2.959,20 euro per la violazione dell'articolo 72.".
Si riporta l'articolo 98 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto:
"Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per
la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.
1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S,
da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
2004, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9,
L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data
16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9,
10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonche' attestazione,
da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni; (270)
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresi', in possesso di attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle
universita', dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando
l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono
fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della
previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di
cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di
cui all'allegato XIV. L'allegato XIV e' aggiornato con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il
modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento
possono svolgersi in modalita' e-learning nel rispetto di
quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori
ai sensi dell'articolo 37, comma 2.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per
coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per
almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano
un certificato universitario attestante il superamento di
un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso
di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario
i cui programmi e le relative modalita' di svolgimento
siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al
comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso
della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui
al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.".
Si riporta l'articolo 190 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 190. Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il
datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al
rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i
minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli
effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti
da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse
con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle
vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al
rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui
e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione
dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1,
puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di
azione possono essere superati, il datore di lavoro misura
i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui
risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono
essere adeguati alle caratteristiche del rumore da
misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori
ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I
metodi utilizzati possono includere la campionatura,
purche' sia rappresentativa dell'esposizione del
lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente
articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza
delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure
di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli
articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed e' documentata in
conformita' all'articolo 28, comma 2.
5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro,
macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva
facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate
dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento.".
Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n.
300.
Il testo della legge 16 dicembre 1991 n. 398
(Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 1991, n. 295.
Si riporta l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e successive modificazioni (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
"Art. 90. Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica.
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza
fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).;
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire
10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita
dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI».
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo
le parole: «organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le societa'
e associazioni sportive dilettantistiche».
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).;
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono
soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive
dilettantistiche».
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato.
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita' di
Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato
olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che puo' prestare
garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere
destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o
indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione
separata.
15. [La garanzia prestata dal fondo e' di natura
sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita'
stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
i limiti delle disponibilita' del fondo].
16. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa
costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalita' di lucro.
18. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione
di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attivita' non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di
capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre societa' o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo
6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20.
21.
22.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro,
purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui
l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.".
Il testo del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
S.O.
Il testo della legge 16 giugno 1927, n. 1132
(Conversione in legge del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331,
relativo al controllo sulla combustione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1927, n. 158.
Il testo del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n.
1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno
1927, n. 1132 (Costituzione dell'Associazione nazionale per
il controllo della combustione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185.
Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 1° marzo 1974 (Norme per l'abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99.
Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 7 febbraio 1979 (Modificazioni al
decreto ministeriale 1° marzo 1974, recante norme per
l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.