Art. 20 
 
 
                   Modifica dell'atto di recupero 
 
  1. All'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "nonche'  per  il  recupero  delle  relative  sanzioni   e
interessi". 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo vigente del  comma  421  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)", pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.,  come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti
          dagli articoli 31 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelli previsti dagli articoli 51  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  per  la
          riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o
          in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  per  il  recupero  delle  relative
          sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate  puo'  emanare
          apposito  atto  di  recupero  motivato  da  notificare   al
          contribuente con le modalita'  previste  dall'art.  60  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
          attivita' di recupero delle somme di cui all'art. 1,  comma
          3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  maggio  2002,  n.  96,  e
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
          282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2003, n. 27.".