Art. 20 Accesso alle informazioni del FSE per finalita' di governo 1. Le regioni e le province autonome trattano i dati del FSE di cui all'articolo 19 per finalita' di governo, con le modalita' previste per le attivita' di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, di cui all'allegato concernente l'Elenco dei trattamenti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome dello schema tipo di Regolamento volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali e provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 2. Il Ministero della salute tratta i dati del FSE di cui all'articolo 19, per finalita' di governo, nell'ambito delle attivita' di valutazione e monitoraggio dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, avvalendosi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, in coerenza con le disposizioni attuative dell'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tratta i dati del FSE di cui all'articolo 19 in forma individuale, ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli assistiti e comunque con modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi assistiti, rendano questi ultimi non identificabili.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente. Art. 21. (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) - 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario): «Art. 30. (Disposizioni relative alla prima applicazione) - 1. In fase di prima applicazione: a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attivita' sanitarie a destinazione vincolate, nonche' al finanziamento della mobilita' sanitaria; b) restano altresi' ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto. 2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualita' delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza in tutte le regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 27, comma 11.». - Per il riferimento al comma 25-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, vedasi nelle note alle premesse.