Art. 20 Disposizioni per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate 1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate: a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle; b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici; c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione. 2. In conformita' a quanto disposto dall'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e' definita una specifica tariffa incentivante, non cumulabile con quelle indicate in allegato 1 ne' con il premio di cui al comma 1, lettera a), per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti: a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,0% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita di media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato con la tolleranza di 1°C); b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,0% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia fra la temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la tolleranza di 1°C) l'incentivo e' ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo la seguente formula: 200 € - (Tx - Tm) * 0,75 = Pi €/MWh Ove: concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico ≥ 1%; 200 € e' l'incentivo massimo considerato; Tm e' la temperatura minima del fluido geotermico considerata pari a 151 C°; Tx e' la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra 235C° e 151C°); 0,75 €MWh e' il decremento dell'incentivo per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C; Pi e' la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico. 3. La tariffa di cui al comma 2 e' costante in moneta corrente e riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Agli impianti di cui al medesimo comma 2 si applica quanto previsto all'art. 7, commi da 4 a 8, nonche' quanto disposto nel paragrafo «Determinazione degli incentivi per impianti nuovi» dell'allegato 1, ferma restando la tariffa di cui al comma 2. 4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere a) e c), vale quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 5. Per gli impianti di cui al comma 4, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al medesimo comma.