Art. 20 
 
 
                Disposizioni per impianti geotermici 
                 che utilizzano tecnologie avanzate 
 
  1.  Le  tariffe  incentivanti  di  riferimento  per  gli   impianti
geotermici sono incrementate: 
  a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico
nelle stesse formazioni  di  provenienza  e  comunque  con  emissioni
nulle; 
  b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio
su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di  coltivazione  sulle
quali non preesistevano precedenti impianti geotermici; 
  c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta  entalpia  in
grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del
livello di idrogeno solforato e di mercurio presente  nel  fluido  in
ingresso nell'impianto di produzione. 
  2. In conformita' a quanto disposto  dall'art.  24,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 28 del 2011, e' definita una specifica tariffa
incentivante, non cumulabile con quelle indicate in  allegato  1  ne'
con il premio di cui al comma 1, lettera a),  per  la  produzione  di
energia elettrica da  impianti  geotermici  che  facciano  ricorso  a
tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel  rispetto
delle condizioni  fissate  dall'art.  1,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 22 del 2010,  ivi  inclusi  gli  impianti  autorizzati
dalle  regioni  o  province  delegate  che  rispettano   i   medesimi
requisiti: 
  a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un  fluido  con
concentrazione  minima  di  gas  pari  a  1,0%  in  peso  sul  fluido
geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita  di
media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato  con  la
tolleranza di 1°C); 
  b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano  un  fluido
con concentrazione minima di gas pari  a  1,0%  in  peso  sul  fluido
geotermico totale e una  temperatura  inclusa  nella  fascia  fra  la
temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la
tolleranza di 1°C) l'incentivo e' ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per
ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico  e  il
precedente valore di soglia minima  di  151°C,  secondo  la  seguente
formula: 
      200 € - (Tx - Tm) * 0,75 = Pi €/MWh 
  Ove: 
  concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico ≥ 1%; 
  200 € e' l'incentivo massimo considerato; 
  Tm e' la temperatura minima del fluido geotermico considerata  pari
a 151 C°; 
  Tx e' la temperatura del fluido geotermico presente  in  sito  (tra
235C° e 151C°); 
  0,75 €MWh e' il decremento dell'incentivo per ogni MWh e  per  ogni
°C di differenza tra  la  temperatura  del  fluido  geotermico  e  il
precedente valore di soglia minima di 151°C; 
  Pi e' la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico. 
  3. La tariffa di cui al comma 2 e' costante in  moneta  corrente  e
riconosciuta per un periodo di 25  anni  dalla  data  di  entrata  in
esercizio dell'impianto. Agli impianti di cui al medesimo comma 2  si
applica quanto previsto all'art. 7, commi da 4 a  8,  nonche'  quanto
disposto nel paragrafo «Determinazione degli incentivi  per  impianti
nuovi» dell'allegato 1, ferma restando la tariffa di cui al comma 2. 
  4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere  a)  e
c),  vale  quanto  stabilito  dall'art.  27,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 6 luglio 2012. 
  5. Per gli impianti di cui al comma 4,  il  GSE  eroga  l'incentivo
minimo  spettante  e  corrisponde  il   conguaglio   a   seguito   di
comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche  di  cui  al
medesimo comma.