(Allegato-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
   Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione. 
 
    1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni e, comunque, sino all'approvazione del  bilancio  consuntivo
relativo al terzo anno di incarico e sono rieleggibili. La cessazione
degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal  momento
in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito. 
    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un
componente del consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a
sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di  altro  consigliere
in rappresentanza della categoria di appartenenza  del  predecessore,
con apposita deliberazione, sentito  il  collegio  dei  revisori  dei
conti/il collegio sindacale, al fine di consentire  il  rispetto  del
criterio di rappresentativita' indicato nell'art. 19, comma 2. 
    3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare  dalla  carica
la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in  carica  convocano
d'urgenza  l'assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei
consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,
l'assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente
convocata dal collegio dei revisori dei conti/collegio  sindacale  o,
in mancanza, anche da un solo consorziato. 
    4. Il diritto di revoca  dei  consiglieri  spetta  all'assemblea;
tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa. 
    5. Il consiglio di amministrazione e' convocato  mediante  invito
scritto dal presidente e, in caso  di  assenza  od  impedimento,  dal
vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal  consigliere
piu' anziano di eta' tutte  le  volte  in  cui  vi  sia  materia  per
deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da  almeno  un  terzo
dei consiglieri. In tale ultimo caso  il  Consiglio  viene  convocato
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
    6. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera
raccomandata o fax o via posta elettronica certificata e non  e  deve
indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della  riunione.  La
convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni  prima
dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 
    7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se  regolarmente
convocate,  sono  valide  .....  Il  quorum  costitutivo  si  intende
relativo ai soli consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie
consorziate. La riunione  si  considera  altresi'  valida  allorche',
anche in assenza di formale convocazione,  sono  presenti  tutti  gli
amministratori e  tutti  i  componenti  effettivi  del  collegio  dei
revisori dei conti/collegio sindacale. 
    8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia  nella  sede
del  Consorzio  sia  altrove  purche'  in  Italia.  Le  adunanze  del
consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza
o videoconferenza, a condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano
essere identificati e sia loro consentito seguire la  discussione  ed
intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti
affrontati.   Verificati   questi   requisiti,   il   consiglio    di
amministrazione si considera tenuto nel luogo in  cui  si  trova  chi
presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro. 
    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto
favorevole .... 
    10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono  presiedute
dal  presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal
vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso
Consiglio in caso di assenza del vicepresidente. 
    11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, se deliberato dall'assemblea. 
    12. Il verbale  della  riunione  del  Consiglio  e'  redatto  dal
segretario del consiglio di amministrazione nominato dal  presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'
sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario. 
    13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro  componente  del
Consiglio. 
    14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni
nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed
indipendente. 
    16. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano  i
componenti del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.