Art. 20 
 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al secondo  periodo,  le  parole:  "soddisfano  le  seguenti
condizioni:  a)  essere  stati   rilasciati"sono   sostituite   dalle
seguenti: "sono rilasciati"; 
      2) la lettera b) e' abrogata; 
    b) al comma 2: 
      1) le parole: "per due anni" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per un anno o, se a  tempo  parziale,  per  una  durata  complessiva
equivalente"; 
      2) la lettera b) e' abrogata; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Non  e'  necessario
l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i  titoli  di
formazione posseduti dal  richiedente  sanciscono  una  formazione  e
un'istruzione  regolamentata.  L'autorita'  competente   accetta   il
livello attestato ai sensi dell'articolo 19  dallo  Stato  membro  di
origine nonche' il certificato mediante il quale lo Stato  membro  di
origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata  o  la
formazione  professionale  con  una  struttura  particolare  di   cui
all'articolo 19, comma 1,  lettera  c),  numero  2),  e'  di  livello
equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera  c),
numero 1); 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. In deroga ai  commi
1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorita' competente
di cui all'articolo 5 puo' rifiutare  l'accesso  alla  professione  e
l'esercizio della stessa ai titolari di un  attestato  di  competenza
classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera  a),  qualora
la qualifica professionale nazionale richiesta  per  esercitare  tale
professione in Italia sia  classificata  a  norma  dell'articolo  19,
comma 1, lettera e).". 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 21 (Condizioni per il riconoscimento).  -  1.  Al
          fine  dell'applicazione  dell'articolo  18,  comma  1,  per
          l'accesso o l'esercizio di  una  professione  regolamentata
          sono ammessi al riconoscimento professionale le  qualifiche
          professionali che sono prescritte da un altro Stato  membro
          per   accedere   alla   corrispondente    professione    ed
          esercitarla. Gli attestati di  competenza  o  i  titoli  di
          formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati; 
              b) (abrogata). 
              2.   L'accesso   e   l'esercizio   della    professione
          regolamentata di cui al comma 1 sono  consentiti  anche  ai
          richiedenti che  abbiano  esercitato  a  tempo  pieno  tale
          professione per un anno o, se a  tempo  parziale,  per  una
          durata complessiva equivalente, nel  corso  dei  precedenti
          dieci, in un altro Stato membro che non  la  regolamenti  e
          abbiano uno o piu' attestati di competenza  o  uno  o  piu'
          titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni: 
              a) essere stati rilasciati da  un'autorita'  competente
          in  un  altro  Stato  membro,  designata  ai  sensi   delle
          disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
          tale Stato membro; 
              b) abrogata 
              c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio
          della professione interessata. 
              3. Non e' necessario l'anno di esperienza professionale
          di cui al comma 2 se i titoli di formazione  posseduti  dal
          richiedente  sanciscono  una  formazione  e   un'istruzione
          regolamentata. L'autorita' competente  accetta  il  livello
          attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato  membro  di
          origine nonche' il certificato mediante il quale  lo  Stato
          membro di origine attesta che la formazione e  l'istruzione
          regolamentata  o  la  formazione  professionale   con   una
          struttura particolare di  cui  all'articolo  19,  comma  1,
          lettera c), numero 2), e' di livello equivalente  a  quello
          previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1). 
              4. In deroga ai commi 1 e 2  del  presente  articolo  e
          all'articolo 22, l'autorita' competente di cui all'articolo
          5 puo' rifiutare l'accesso alla professione  e  l'esercizio
          della stessa ai titolari  di  un  attestato  di  competenza
          classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a),
          qualora la qualifica professionale nazionale richiesta  per
          esercitare tale professione in Italia  sia  classificata  a
          norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e)".