Art. 20 
 
 
           Vigilanza del mercato e controllo sui prodotti 
                 che entrano nel mercato dell'Unione 
 
  1. Ai prodotti di cui al presente decreto si  applicano  l'articolo
15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del  regolamento  (CE)  n.
765/2008. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato  sono  svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico
avvalendosi,  delle  autorita'  competenti  per  i  controlli   sulla
sicurezza  generale  dei  prodotti  che,  per   l'effettuazione   dei
controlli  tecnici,  si  avvalgono  a  loro   volta   di   laboratori
accreditati  secondo  la  norma  UNI  CEI  EN   ISO/IEC   17025:2005,
concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori  di
prova e di taratura, e successive revisioni, da  organismi  nazionali
di  accreditamento  individuati  ai  sensi  e  in   conformita'   del
regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di controllo alle frontiere
esterne  sono  svolte  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli
conformemente agli articoli da  27  a  29  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008. 
  3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive  e  di
controllo, rilevano che un prodotto  e'  in  tutto  o  in  parte  non
rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali,   ne   informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico. 
 
            Nota all'art. 20: 
            Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse.