Art. 20 
 
 
                     Tempestivita' nei pagamenti 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2017: 
    a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  di  cui
al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di  riferimento  ed
e' aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione  del  livello
del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale; 
    b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma  l  entro
il predetto termine,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro  il  15  marzo  dell'anno  di  riferimento,  si  provvede  alla
determinazione  dei  costi  e  dei   fabbisogni   standard   in   via
provvisoria, facendosi  riferimento  alla  proposta  di  riparto  del
Ministero della salute presentata  in  Conferenza  Stato-regioni,  ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella
medesima proposta, al netto dello 0,5  per  cento.  Con  il  medesimo
decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del  95  per  cento
del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale; 
    c)  in   conseguenza   del   perfezionamento   del   decreto   di
determinazione provvisoria dei costi e  dei  fabbisogni  standard  il
Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  erogare
alle regioni: 
      1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto
nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b),  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
      2) le risorse ivi previste  a  titolo  di  obiettivi  di  piano
sanitario   nazionale   nelle   percentuali    d'acconto    stabilite
dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma  1  entro
il 30 settembre dell'anno di riferimento, con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' adottata la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard in via definitiva; 
    e) la  determinazione  definitiva  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard non puo' comportare per la singola regione  un  livello  del
finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con
il  richiamato   decreto   interministeriale,   ferma   restando   la
rideterminazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard,  e  delle
relative erogazioni in termini  di  cassa,  eventualmente  dovuta  ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale.»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente; 
  «5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  indica  le  cinque
regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno
precedente a quello di  riferimento  e  la  Conferenza  Stato-Regioni
individua le tre regioni di riferimento di cui al  medesimo  comma  5
entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente  a  quello  di
riferimento. Qualora non sia raggiunta  l'intesa  sulle  tre  regioni
entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate
nelle prime tre.»; 
    c) al comma 7 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno  2016,  qualora  non  siano  disponibili  i  dati
previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in  tempo
utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma  5-bis,  la
determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  regionali  e'
effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla  base
rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.». 
  2. Nelle more del perfezionamento dei decreti  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   di   determinazione   delle   quote   di
compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  in  deroga
all'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.
133, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato
nell'esercizio  2016  ad  erogare  alle  regioni,  nei  limiti  delle
disponibilita' di cassa per il medesimo esercizio 2016, le  quote  di
compartecipazione all'IVA  relative  al  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione  non
sia condizionata dalla verifica positiva  di  adempimenti  regionali.
Sono  autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,   eventuali   necessari
recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per
gli esercizi successivi.